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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08967/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il dettaglio del reato originariamente contestato, se non il richiamo all'art. 56 c.p. che fa intendere un tentativo; non sono però indicati gli estremi del reato-base.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p., erronea applicazione dell'art. 56 c.p., violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. nonché dell'art. 163 c.p. Il ricorso, tuttavia, secondo la Corte, era solo formalmente costruito come censura di vizi motivazionali ma in sostanza mirava a contestare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di merito. Le doglianze sono state ritenute generiche e prive di specificità, perché non confrontate in modo effettivo con gli elementi di fatto e con le argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte osserva che la censura non è stata articolata nei termini consentiti in cassazione, perché in realtà mirava a rimettere in discussione la valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come parametro di doglianza sull'erronea applicazione della disciplina del tentativo; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato generico e inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Invocato in ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la censura è ritenuta generica e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ne rileva la deduzione generica e non idonea a introdurre un valido motivo di ricorso.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per contestare la commisurazione della pena; la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di specificità.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato in tema di sospensione condizionale della pena; la doglianza è ritenuta meramente assertiva e non confrontata con la motivazione della Corte territoriale.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile un motivo che, sotto la veste della denuncia di vizi motivazionali o di violazione di legge, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la generica riproposizione di doglianze già esaminate o la critica astratta degli esiti istruttori integra inammissibilità.
  • Le censure relative a tentativo, attenuanti generiche, dosimetria della pena e sospensione condizionale devono indicare con precisione gli errori di diritto o gli specifici passaggi motivazionali censurati; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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