Cassazione Penale, Ordinanza n. 15276/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardano: 1) il presunto difetto di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva contestata; 2) il presunto difetto di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva specifica e reiterata con motivazione immune da vizi logici e giuridici, valorizzando le caratteristiche del fatto, le modalità dell'azione e i numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Quanto al trattamento sanzionatorio, viene ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che una motivazione particolarmente analitica è richiesta solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media, circostanza non ricorrente nel caso esaminato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- La recidiva specifica e reiterata può essere legittimamente confermata quando il giudice di merito motivi in modo non illogico il collegamento tra il fatto contestato, le modalità della condotta e una maggiore pericolosità sociale desunta anche dai precedenti penali, inclusi quelli specifici.
- La censura sulla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondata se la sentenza impugnata offre una motivazione coerente e priva di vizi logico-giuridici sulla persistente rilevanza dei precedenti dell'imputato.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione analitica e particolarmente dettagliata è necessaria solo quando la pena si discosti in modo marcato dalla misura media edittale.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla dosimetria della pena è limitato alla verifica della presenza di una motivazione congrua e non arbitraria, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito.
- La manifesta infondatezza dei motivi che attaccano recidiva e trattamento sanzionatorio può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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