Cassazione Penale, Sentenza n. 2563/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato l'ordinanza che dichiarava inammissibile la loro dichiarazione di ricusazione nei confronti dei giudici Orazio Pescatore e Milena Zavatti. Le censure principali sono: 1) vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile la ricusazione per mancata produzione della procura speciale (i difensori sostengono che la procura era stata rilasciata dall'imputato detenuto con dichiarazione ai sensi dell'art. 123 c.p.p. e trasmessa alla cancelleria); 2) tardività della dichiarazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 c.p.p. (i ricorrenti sostengono che la causa di ricusazione si è manifestata solo durante la prima udienza, il 6 luglio 2021, quando i giudici non si sono astenuti); 3) manifesta infondatezza della dichiarazione sul merito: i giudici sarebbero incompatibili ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. a), per aver inciso indirettamente sulla posizione di Grande Aracri con la sentenza di appello resa nel processo a carico di Nicolino Sarcone (sulla quale, secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe comunque riferito valutazioni che investono anche la posizione di Grande Aracri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata l'osservazione che la ricusazione, pur potendo essere proposta dal difensore, richiede che sia allegato un documento che dimostri la legittimazione del difensore a proporla (mandato specifico/procura speciale) secondo l'art. 38, comma 3 c.p.p.; la mancata produzione della procura ha reso la dichiarazione incompleta e quindi legittimamente dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale. Ha invece censurato la parte dell'ordinanza che aveva ritenuto la dichiarazione tardiva, spiegando che la tempistica era stata rispettata (la dichiarazione è stata depositata durante la prima udienza). Sul merito dell'incompatibilità, la Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: perché sussista l'incompatibilità ai sensi richiamati è necessario che, nella precedente sentenza, la responsabilità penale dell'attuale imputato sia stata effettivamente valutata, anche incidentalmente; nella specie la Corte d'assise d'appello, nel processo a carico di Sarcone, non aveva valutato la responsabilità penale di Grande Aracri (la motivazione dell'appello di Sarcone riguardava solo il profilo sanzionatorio), per cui non è stata dimostrata alcuna valutazione pregressa della responsabilità dell'attuale imputato.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione di deposito, unitamente alla dichiarazione di ricusazione, dei documenti a sostegno della stessa, tra i quali il documento che dimostra la legittimazione del difensore a proporre la ricusazione (mandato specifico/procura).
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Termine di tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione qualora essa sia sorta o divenuta nota dopo i termini del comma 1; la Cassazione chiarisce la corretta applicazione dei termini e che la presentazione durante la prima udienza è compatibile con i termini previsti.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per determinare il termine 'fino a che non sia scaduto il termine previsto' per proporre ricusazione: il termine per proporre ricusazione può collegarsi alla prima costituzione delle parti e alla prima udienza dibattimentale.
Riferimento alla dichiarazione resa dall'imputato detenuto per conferire procura speciale: la Corte evidenzia che, sebbene la procura possa essere rilasciata nelle forme previste, occorre comunque la produzione/documentazione della stessa a sostegno della ricusazione.
art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte dichiarata illegittima dalla Corte Cost.)
Richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 371/1996 che ha inciso sulla materia dell'incompatibilità del giudice quando una precedente sentenza abbia comunque valutato la posizione dell'attuale imputato; la Cassazione spiega i limiti applicativi: la precedente sentenza deve aver valutato la responsabilità penale dell'attuale imputato, anche solo incidentalmente.
art. 37, comma 2, lett. a) e art. 36, comma 1, lett. g) cod. proc. pen.
Norme richiamate per la causa di incompatibilità e per le ipotesi di astensione/incompatibilità: la Cassazione precisa che l'incompatibilità per avere il giudice già valutato la responsabilità dell'imputato sussiste solo se tale valutazione sia effettivamente intervenuta nella precedente decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione può essere proposta dal difensore, ma è necessario che lo stesso sia munito di un mandato specifico: alla dichiarazione devono essere allegati i documenti che provano la legittimazione (art. 38, comma 3 c.p.p.).
- La mancata produzione della procura speciale o di altro documento idoneo a dimostrare la legittimazione del difensore può determinare l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione.
- La tempestività della ricusazione va valutata alla luce dei termini previsti dall'art. 38 c.p.p.; la presentazione durante la prima udienza, se è il momento in cui la causa di ricusazione è divenuta nota, può essere considerata tempestiva.
- Per configurare l'incompatibilità del giudice per avere valutato la responsabilità dell'attuale imputato in una precedente sentenza, è necessario che nella precedente decisione sia effettivamente intervenuta una valutazione, anche incidentale, della responsabilità penale di quell'imputato; riferimenti generici o richiamo del contenuto di una sentenza al solo fine sanzionatorio non sono sufficienti.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe procurarsi e depositare tempestivamente la procura speciale o altra documentazione probatoria della delega specifica, e documentare con precisione il momento in cui la causa di ricusazione è divenuta nota e le concrete valutazioni pregresse sulla responsabilità dell'imputato.
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