Cassazione Penale, Ordinanza n. 12871/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di ricettazione e altri reati già giudicati con sentenza irrevocabile, richiamando i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo estraneo ai limiti del giudizio di legittimità perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente valorizzato gravità dei fatti, precedenti penali e assenza di elementi favorevoli; ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, rilevando la mancanza di un disegno criminoso unitario tra fatti eterogenei e temporalmente distanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione di responsabilità per ricettazione resa in appello, ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, e ha escluso la continuazione con i reati già giudicati perché le condotte risultavano eterogenee e prive di una preordinazione unitaria. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della ricettazione, la cui sussistenza è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e non censurabile in cassazione nei limiti prospettati dal ricorso
le circostanze attenuanti generiche non richiedono la valutazione analitica di tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti
i criteri di commisurazione della pena possono ritenersi implicitamente considerati quando la pena sia determinata al di sotto della media edittale, con motivazione aderente al criterio di adeguatezza
la continuazione è esclusa quando i fatti siano temporalmente distanti, eterogenei e non sorretti da un'unica e ben preordinata ideazione criminosa
reati richiamati dal ricorrente come termini di raffronto per invocare la continuazione con il fatto giudicato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura degli elementi probatori o una diversa ricostruzione del fatto, salvo vizi logici o giuridici della motivazione effettivamente dedotti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare puntualmente ogni singolo elemento favorevole allegato dalla difesa.
- La determinazione della pena non richiede una motivazione analitica su ogni parametro quando la sanzione sia contenuta entro limiti non significativamente discosti dal minimo o comunque al di sotto della media edittale; è sufficiente il richiamo alla congruità complessiva del trattamento sanzionatorio.
- La continuazione non può essere riconosciuta tra fatti eterogenei e commessi in contesti temporali differenti se manca una nota oggettiva che consenta di inferire una preventiva e unitaria ideazione criminosa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure di merito o in doglianze manifestamente infondate, senza denunziare reali vizi rilevanti in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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