Cassazione Penale, Ordinanza n. 11816/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che la motivazione della sentenza di appello era congrua e specifica nel fondare l'affermazione di responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava un asserito vizio di motivazione sulla prova della responsabilità penale, sostenendo che la ricostruzione operata dai giudici di merito sarebbe stata carente. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era estremamente generica e, comunque, manifestamente infondata, perché il vizio lamentato non emergeva dal provvedimento impugnato, il quale conteneva invece uno scrutinio puntuale del compendio probatorio riferibile all'imputato e al coimputato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; una censura generica è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto quando il provvedimento di merito abbia svolto un esame puntuale degli elementi probatori e abbia reso una motivazione logicamente coerente sull'affermazione di responsabilità.
- La cassazione non può accogliere doglianze che prospettino un difetto motivazionale solo assertivo, senza indicare reali lacune o contraddizioni del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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