Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28683/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità per mancata trasmissione, tramite PEC, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale al difensore del ricorrente nel giudizio di appello: le conclusioni erano state inviate ad un altro avvocato omonimo, mentre il difensore effettivamente nominato dal MARIGLIANO aveva indicato il corretto indirizzo PEC nella carta intestata dell'atto di appello. Si deduceva che tale omissione avesse inciso sull'assistenza del difensore e generasse una nullità rilevabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha condiviso l'orientamento maggioritario secondo cui, nel giudizio cartolare di appello celebrato con la disciplina emergenziale per il Covid-19, la mancata comunicazione telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale integra una nullità generale a regime intermedio deducibile con ricorso per cassazione. Ha rilevato inoltre che la partecipazione del Procuratore Generale in quel rito è eventuale, sicché il difensore non può esser considerato "avente assistito" alla nullità ai sensi dell'art. 182, comma 2, e quindi non soggetto al termine del primo atto utile. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    Norma sostanziale relativa al reato per cui MARIGLIANO era stato condannato; richiamata come titolo di accusa ma non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento impugnato.

  • art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disciplina le conclusioni scritte nel giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale (Covid-19). La Corte osserva che la formulazione delle conclusioni del Procuratore Generale è prevista ma la partecipazione del P.G. è eventuale; l'omessa trasmissione non vale automaticamente a porre la nullità come "assistenza" ai sensi dell'art. 182(2).

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4"

    La Corte ha ritenuto che il presupposto applicativo (che la parte abbia 'assistito' alla nullità) non ricorre quando la partecipazione del P.G. è eventuale nel rito cartolare; pertanto non si impone al difensore il termine del "primo atto utile" per eccepire la nullità.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiama la regola generale secondo cui le nullità di regime intermedio possono essere dedotte in cassazione; la Corte ha applicato questa regola per ritenere tempestiva la deduzione della nullità nel ricorso per cassazione.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamata come riferimento alle prerogative dell'imputato e alla categoria delle nullità che incidono sull'intervento dell'imputato; la Corte ha qualificato il vizio come nullità generale a regime intermedio attinente a tali prerogative.

Massime di principio

  • Nel giudizio cartolare d'appello celebrato con la disciplina emergenziale Covid-19, la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale al difensore può costituire una nullità generale a regime intermedio deducibile in cassazione.
  • Se la partecipazione del Procuratore Generale è solo eventuale, il difensore non può essere considerato "avente assistito" alla nullità e quindi non è vincolato al termine del "primo atto utile" previsto dall'art. 182(2) per eccepirla.
  • Le nullità che incidono sulle prerogative dell'imputato nel corso dell'appello cartolare rientrano nella regola generale dell'art. 180 c.p.p. e possono essere dedotte con il ricorso per cassazione anche se non eccepite tempestivamente in appello.
  • Dal punto di vista pratico, occorre verificare sempre la correttezza dell'indirizzo PEC del difensore e conservare prova dell'indirizzo indicato negli atti processuali; in caso di mancata comunicazione, è possibile impugnare in cassazione chiedendo l'annullamento per violazione del diritto di difesa.
  • La giurisprudenza è tuttavia articolata: esistono orientamenti che considerano tardiva la deduzione se non proposta con il primo atto utile in appello, quindi è prudente eccepire tempestivamente il vizio appena rilevato e farne comunque valere la rilevanza in sede di impugnazione superiore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.