Cassazione Penale, Sentenza n. 25185/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che, rigettando la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero relativa al reato originariamente contestato (art. 615-bis c.p.), ha ritenuto di poter riqualificare il fatto come delitto di cui all'art. 617 c.p. e, rilevata la incompetenza territoriale, ha restituito gli atti al Procuratore della Repubblica (per trasmissione al Tribunale di Crotone). L'indagata deduce violazione dell'art. 409, comma 5, c.p.p. e principi costituzionali (artt. 24, 111, 112 Cost.), sostenendo che il GIP non poteva disporre l'esercizio dell'azione penale per un reato diverso né emanare provvedimenti abnormi che sostituiscono la discrezionalità del PM; chiede la cassazione per illegittimità e abnormità dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che la statuizione sulla competenza territoriale non era stata impugnata e, comunque, che la trasmissione degli atti per incompetenza rientra nella natura interlocutoria del provvedimento del GIP. Sulla questione di merito la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Fenucci) e costituzionale: il GIP può controllare la legalità dell'azione penale, riqualificare i fatti e compiere atti di impulso sull'indagine nel suo complesso, ivi compresa la restituzione degli atti al PM affinché questi assuma autonome determinazioni in ordine a fatti o reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione. La Corte ha escluso che il provvedimento impugnato fosse abnorme o illegittimo nella forma dedotta e ha ricordato che soltanto l'atto in cui il GIP ordina al PM la formulazione coatta di imputazione per reati diversi può integrare atto abnorme impugnabile; la mera restituzione degli atti non è impugnabile per cassazione. Condanna la ricorrente alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Regola il potere del GIP in caso di rigetto della richiesta di archiviazione; la Corte distingue tra il potere di ordinare al PM la formulazione dell'imputazione (che, se esercitato in modo abnorme, è impugnabile) e il potere di compiere atti di impulso o di restituire gli atti al PM affinché questi valuti autonomamente; la restituzione rientra nell'esercizio del controllo di legalità e non costituisce di per sé atto impugnabile in cassazione.
Reato originariamente contestato (interferenze illecite nella vita privata); la Corte rileva che la manifestazione fattuale è rimasta la stessa ma il GIP ha ritenuto possibile diversa qualificazione giuridica.
Reato ritenuto dal GIP applicabile per riqualificazione dei fatti (cognizione fraudolenta di conversazioni tra terzi); la Corte accetta la possibilità di riqualificazione e di impulso del GIP nell'ambito delle indagini preliminari, purché non si arrivi a ordinare al PM l'imputazione coatta in modo abnorme.
Riguarda la competenza territoriale; il GIP ha rilevato la propria incompetenza e disposto la restituzione/trasmissione degli atti al PM, atto che la Corte considera interlocutorio e non impugnabile autonomamente in cassazione.
Registro delle notizie di reato: la giurisprudenza richiamata limita il potere del GIP di disporre imputazioni coatte a soggetti non iscritti o per reati non annotati, affinché non si esautorino i compiti del PM; tuttavia il GIP può chiedere al PM di compiere atti integrativi e di iscrivere notizie di reato.
Principio di tassatività delle impugnazioni: richiamato dal PG per sostenere l'inammissibilità delle impugnazioni del rigetto dell'archiviazione, in quanto provvedimento privo di contenuto decisorio rilevante ai diritti sostanziali.
Norma che disciplina il reclamo avverso la chiusura delle indagini/archiviazione in determinati casi; il PG osserva che non è applicabile al rigetto della richiesta di archiviazione e che le ipotesi tassative non ricorrono.
artt. 24, 111, 112 Cost.
Principi costituzionali invocati dalla ricorrente (accesso alla giustizia, doppio grado, obbligatorietà dell'azione penale/controllo giudiziario). La Corte richiama l'art.112 Cost. e la giurisprudenza costituzionale nel senso che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'integralità dell'indagine.
Sez. U., sent. n. 10728 del 16/12/2021 (Fenucci)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito i limiti del GIP: non può sostituirsi al PM ordinando la formulazione di imputazioni coatte per persone mai iscritte o per reati diversi senza che il PM abbia svolto indagini; tuttavia il GIP può esercitare poteri di impulso e richiedere iscrizioni e ulteriori indagini, anche riguardo ad altri soggetti e notizie di reato.
Sez. U., sent. n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)
Richiamata in relazione alla possibilità che un provvedimento del GIP disponga un atto abnorme impugnabile; il contrasto giurisprudenziale viene utilizzato per delimitare l'ipotesi in cui la cassazione può essere proporzionata.
Corte Cost., sent. n. 88 del 1991 e n. 478 del 1993
Affermano che il controllo di legalità dell'azione penale da parte del giudice deve abbracciare l'integralità dell'indagine e non essere limitato ai confini della notitia criminis fornita dal PM.
Massime di principio
- La mera pronuncia del GIP di rigetto della richiesta di archiviazione e/o la restituzione degli atti al PM per incompetenza territoriale costituiscono provvedimenti interlocutori: non sono normalmente impugnabili in cassazione come provvedimenti decisori sui diritti sostanziali.
- Il GIP nelle indagini preliminari ha poteri di controllo di legalità e di impulso: può riqualificare i fatti, richiedere integrazioni probatorie e la trasmissione/iscrizione di notitie criminis, affinché il PM eserciti in piena autonomia l'azione penale.
- È vietato al GIP sostituirsi al PM ordinando la formulazione coatta dell'imputazione per persone mai iscritte nel registro delle notizie di reato o per reati diversi senza che il PM abbia svolto le necessarie indagini: un atto del genere può essere qualificato come abnorme e impugnabile.
- In caso di contestazione di abnormità di un provvedimento del GIP, occorre distinguere la forma concreta del provvedimento (ordinanza che ordina l'imputazione, rispetto a provvedimenti di restituzione o impulso): solo talune fattispecie consentono ricorso per cassazione.
- Se il GIP dichiara incompetenza territoriale e rimette gli atti al PM, il PM conserva il potere di proseguire le indagini e di decidere se trasmettere gli atti all'ufficio ritenuto competente; la restituzione non toglie automaticamente la titolarità delle indagini al PM originario fino allo spirare dei termini processuali.
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