Cassazione Penale, Ordinanza n. 08932/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili di una rapina. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta priva di specificità perché sostanzialmente ripetitiva di questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, a fronte di un quadro probatorio ritenuto convergente. Il secondo ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della responsabilità, ma anche tale doglianza è stata giudicata inammissibile poiché mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, senza indicare specifici travisamenti di prova. Con il secondo motivo il medesimo ricorrente ha anche lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il principio per cui il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare puntualmente ogni deduzione difensiva. In definitiva, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica, purché il giudice valorizzi elementi negativi ritenuti decisivi oppure l'assenza di elementi positivi; non è necessaria la confutazione analitica di tutti i profili favorevoli dedotti dalle parti.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dai giudici di merito, in assenza di specifiche deduzioni di travisamento della prova o di vizi effettivi di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e disattese dalla corte di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie; il ricorrente deve indicare specifici travisamenti o vizi di motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche può essere legittimamente negato con riferimento a elementi negativi decisivi o alla mancanza di elementi favorevoli, senza necessità di una confutazione puntuale di tutte le allegazioni difensive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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