Cassazione Penale, Sentenza n. 35169/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva ridotto la pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. ma aveva respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena, denunciando la nullità del provvedimento per omessa instaurazione del contraddittorio: avendo chiesto contestualmente la riduzione e la sospensione condizionale, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio e decidere nel contraddittorio ex art. 666 c.p.p., anziché decidere de plano.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza per omessa instaurazione del contraddittorio e ha annullato l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per nuova deliberazione nel rispetto dell'art. 666 c.p.p., commi 3 e ss. (cioè nuova decisione con fissazione dell'udienza e partecipazione delle parti); la parte della pronuncia relativa alla sola riduzione ex art. 442, comma 2-bis, è stata trattata come distinta e non ha retto la censura rispetto al vizio di contraddittorio.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente la riduzione della pena in sede esecutiva; quando è l'unica istanza formulata dal condannato il procedimento può svolgersi "de plano" senza udienza
Disciplina il procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione, con fissazione dell'udienza e contraddittorio delle parti (udienza in camera di consiglio) per le istanze che implicano valutazioni non trattabili "de plano" (es. sospensione condizionale, disciplina del reato continuato)
Sez. 1, n. 23907 del 01/04/2025 (precedente citato)
Il procedimento esecutivo riguardante la sola applicazione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si svolge "de plano", con facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice, mentre, qualora siano contestualmente avanzate richieste ulteriori (quali, ad esempio, la concessione della sospensione condizionale della pena o l'applicazione della disciplina del reato continuato), il giudice dell'esecuzione deve seguire il procedimento ordinario previsto dall'art. 666 cod. proc. pen.
Conferma il principio che la presenza di istanze aggiuntive richiede il procedimento ordinario e il contraddittorio; la decisione de plano in tali casi è viziata da nullità
Massime di principio
- Se il condannato chiede solo la riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, il giudice dell'esecuzione può decidere de plano senza udienza; le parti possono poi proporre opposizione
- Se alla richiesta di riduzione si aggiungono benefici o questioni che richiedono accertamenti (es. sospensione condizionale della pena, riconoscimento del reato continuato), il giudice deve seguire il procedimento ordinario ex art. 666 c.p.p. e fissare l'udienza in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti
- La mancata instaurazione del contraddittorio, quando richiesta dalla natura dell'istanza, determina nullità assoluta dell'atto, rilevabile d'ufficio e impugnabile dal condannato, con conseguente annullamento e rinvio per nuova deliberazione
- La difesa dovrebbe espressamente chiedere la fissazione dell'udienza quando formula istanze multiple o di merito; se il giudice decide de plano in presenza di tali istanze, è opportuno proporre ricorso denunciando la nullità per omessa partecipazione
- In sede di nuova deliberazione il Tribunale dovrà rispettare le garanzie del contraddittorio (citazione del condannato, presenza del difensore se obbligatoria) e riesaminare la richiesta di sospensione condizionale alla luce degli elementi e delle eventuali condizioni
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