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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25188/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valenti ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale di due sue sentenze irrevocabili, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione: in particolare ha censurato la revoca senza che il giudice dell'esecuzione avesse previamente verificato, acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione, se la causa ostativa fosse già documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione relativa alla sentenza irrevocabile del 30/09/2016 perché, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., la revoca era di diritto a causa della successiva condanna, anteriore nei fatti, la quale determinava, per cumulo, il superamento del limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Invece ha annullato l'ordinanza limitatamente alla revoca della sospensione relativa alla sentenza irrevocabile del 22/09/2020, perché il giudice dell'esecuzione non ha adempiuto all'obbligo di verifica previsto dall'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. Sez. U. n. 37345/2015) circa la conoscenza documentalmente accertabile della causa ostativa da parte del giudice della cognizione; ha pertanto disposto il rinvio al Tribunale di Trapani per un nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 2)

    La revoca della sospensione condizionale opera di diritto quando il condannato riporta successivamente una condanna per un delitto commesso anteriormente che, cumulata con la pena sospesa, fa venir meno i limiti di cui all'art. 163; in tal caso non è necessaria la verifica supplementare da parte del giudice dell'esecuzione.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena oltre i quali non è concedibile la sospensione condizionale; il superamento del limite per effetto del cumulo determina la rilevanza ai fini di revoca di cui all'art. 168.

  • art. 164 cod. pen. (quarto comma)

    Indica le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; se la revoca si fonda su una causa ostativa prevista da questa norma, il giudice dell'esecuzione deve verificare se tale causa era documentalmente nota al giudice della cognizione prima di revocare il beneficio.

  • Sentenza Sez. U. n. 37345/2015 (Longo, Rv. 264381)

    Stabilisce che il giudice dell'esecuzione, quando intende revocare la sospensione condizionale per cause ostative ai sensi dell'art. 164, quarto comma, deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se tali cause fossero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio; in mancanza di tale verifica la revoca è viziata.

Massime di principio

  • Se la revoca della sospensione è motivata dal cumulo di pene derivante da una condanna sopravvenuta per reato commesso anteriormente, opera la revoca di diritto ex art. 168, primo comma, n. 2, senza necessità di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.
  • Se la revoca si fonda invece su una causa ostativa ai sensi dell'art. 164, quarto comma, il giudice dell'esecuzione deve verificare se la causa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; per farlo è necessario acquisire il fascicolo del processo di cognizione come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • In presenza di revoca parziale, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza solo nella parte interessata da vizi procedurali o di motivazione e disporre il rinvio al giudice a quo per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
  • Nelle impugnazioni contro revoche della sospensione condizionale è fondamentale distinguere le diverse basi giuridiche della revoca (revoca di diritto per cumulo vs. revoca per cause ostative) perché determinano obblighi istruttori differenti a carico del giudice dell'esecuzione.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi occorre verificare la cronologia dei fatti, il rapporto temporale tra i reati, il calcolo del cumulo delle pene e documentare se gli elementi ostativi erano già a disposizione del giudice che concesse il beneficio.

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