Sentenza del 19/03/2018 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Giudice tributario - Difetto giurisdizione - Controversie - Esecuzione forzata - Atti successivi al pignoramento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di vendita e, indirettamente, le cartelle esattoriali e i relativi presupposti, deducendo irregolarità o inesistenza delle notifiche, violazione del diritto di difesa e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, prescrizione e decadenza dalla riscossione, vizi del ruolo e delle cartelle, carenza di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, irregolarità nel calcolo degli interessi e ulteriori violazioni. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che l'atto impugnato fosse successivo al pignoramento e rientrasse quindi nella fase dell'esecuzione forzata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario civile, poiché la controversia riguardava un avviso di vendita immobiliare emesso dopo il pignoramento e successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. Non sono state quindi esaminate nel merito le censure relative alla validità, prescrizione o notificazione delle cartelle. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.800,00.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
La norma è stata interpretata nel senso che gli atti della riscossione successivi alla notifica delle cartelle e già inseriti nella fase esecutiva, come il pignoramento e l'avviso di vendita immobiliare, devono essere impugnati davanti al giudice ordinario civile e non davanti al giudice tributario.
Artt. 18, commi 2-4, 19 e 21, D.Lgs. n. 546/1992
Il contribuente li aveva invocati per sostenere l'ammissibilità del ricorso e la possibilità di contestare le cartelle; tuttavia, tali questioni non sono state esaminate nel merito perché è stata ritenuta prioritaria e assorbente la questione di giurisdizione.
Art. 7, legge n. 212/2000
Il contribuente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione e al contenuto degli atti di riscossione, ma la Commissione non ha deciso tale censura per difetto di giurisdizione.
Art. 12, D.P.R. n. 602/1973
È stato richiamato dal contribuente in relazione alla sottoscrizione del ruolo; anche questo profilo non è stato valutato nel merito.
Art. 2697 cod. civ.
Il contribuente lo ha richiamato in materia di onere della prova, ma la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre guardare all'atto concretamente impugnato e alla fase della riscossione in cui esso si colloca, non soltanto alla natura tributaria del debito.
- Le controversie sugli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, come pignoramento, avviso di vendita e altri atti esecutivi, spettano in linea generale al giudice ordinario civile.
- Il giudice tributario è normalmente competente sulle questioni riguardanti il tributo, l'accertamento, il ruolo e la cartella; il giudice ordinario interviene invece nella fase esecutiva successiva, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Quando viene dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudice non esamina il merito delle contestazioni relative a notifiche, prescrizione, decadenza o vizi delle cartelle.
- È essenziale distinguere tra impugnazione della cartella o di un atto tributario presupposto e impugnazione di un atto esecutivo successivo: la diversa qualificazione dell'atto può determinare il giudice competente e l'esito processuale.
- La parte che agisce davanti al giudice privo di giurisdizione può essere condannata alle spese, anche se le contestazioni sostanziali sulle cartelle non sono state ancora valutate.
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