Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Un utente del servizio aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IVA versata sulla TIA1 e sulla TIA2 per gli anni dal 2001 al 2010. Il consorzio gestore del servizio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 238, 264 e 266 del medesimo decreto, nonché delle direttive 2004/35/CE e 2006/12/CE, sostenendo che la TIA2 avesse natura di corrispettivo e che quindi su di essa l'IVA fosse dovuta, mentre la TIA1 sarebbe stata un tributo e quindi non assoggettabile a IVA. Il ricorrente contestava quindi il rimborso riconosciuto per la TIA2, limitatamente agli anni successivi al 30/06/2010; quanto alla TIA1, il ricorso risultava infondato perché la giurisprudenza consolidata ne afferma la natura tributaria. La Corte ha ritenuto però che, non essendo possibile procedere in sede di legittimità a uno scorporo anno per anno degli importi, occorresse cassare con rinvio per il solo segmento relativo alla TIA2 post 30/06/2010.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi al rimborso dell'IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale capo e rinviando al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per accertare in concreto l'importo da restituire e per regolare le spese di legittimità. È invece rimasto fermo il riconoscimento del rimborso dell'IVA sulla TIA1, ritenuto corretto perché la TIA1 ha natura di tributo e non era soggetta a IVA.
Norme richiamate
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato come parametro di violazione in relazione al recepimento e all'applicazione del diritto unionale nel diritto interno.
Invocato in relazione alla disciplina della TIA2 e alla sua natura giuridica.
artt. 238, 264 e 266 d.lgs. n. 152 del 2006
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla natura corrispettiva della TIA2 e sulla conseguente debenza dell'IVA.
Direttiva 2004/35/CE
Richiamata dal ricorrente come norma sovranazionale avente immediata cogenza.
art. 15 della Direttiva 2006/12/CE
Richiamato dal ricorrente come norma sovranazionale avente immediata cogenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma processuale a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- La TIA1, per la sua natura tributaria, non è assoggettabile a IVA; pertanto, l'IVA eventualmente corrisposta su tale prelievo è indebita e va rimborsata.
- La TIA2 ha natura non tributaria e, dal momento dell'effettiva entrata in vigore della disciplina compiuta, cioè dal 30/06/2010, è soggetta a IVA.
- In sede di legittimità non può procedersi a un ricalcolo fattuale analitico degli importi dovuti per annualità quando occorra uno scorporo anno per anno non ricavabile direttamente dagli atti di merito; in tal caso è corretto cassare con rinvio per il nuovo accertamento di merito.
- Quando una domanda di rimborso riguarda periodi distinti e regimi giuridici diversi, l'accoglimento del ricorso può essere limitato al solo segmento temporale in cui la pretesa è fondata secondo la corretta qualificazione giuridica del prelievo.
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