Cassazione Penale, Ordinanza n. 40948/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non emergono dal testo altri dati sulla fattispecie originaria o sul reato oggetto del giudizio, oltre al fatto che la difesa invocava la non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 12 dicembre 2024, deducendo un unico motivo: la difesa ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere qualificata come di offensività tenue. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il giudizio di merito aveva valorizzato un disvalore oggettivo della condotta incompatibile con la tenuità dell'offesa, con motivazione sufficiente, non illogica e coerente con l'esame delle deduzioni difensive; perciò la valutazione non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con motivazione sufficiente e non illogica, abbia escluso la tenuità valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e abbia adeguatamente esaminato le deduzioni difensive.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione di merito e, in cassazione, non è censurabile se sorretta da motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e fondata su una corretta considerazione del disvalore oggettivo della condotta.
- La denuncia di omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già confrontato la condotta con il parametro della tenuità dell'offesa e abbia confutato le deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40805/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40819/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40884/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40894/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40907/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40908/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →