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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34780/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto in supermercato (merce del valore di euro 43,73) per presunte violazioni: 1) violazione dell'art. 162-ter cod. pen. e vizio di motivazione per non aver valutato come riferito al presente procedimento il vaglia di 100 euro effettuato il 29/05/2020 (la causale recava "donazione Iccardi Marghe per conto di coop Liguria") e per non aver esperito il contraddittorio con la persona offesa; 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per aver dato peso a precedenti senza considerare la distanza temporale; 3) errata esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), ritenendo il risarcimento non pertinente al reato commesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte di appello aveva erroneamente dubitato del collegamento tra il vaglia e il fatto processuale senza verificare la causale e le mail comprovanti che il pagamento era stato effettuato "per conto di" Coop Liguria. Per tale travisamento della prova la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame e per l'attuazione del contraddittorio previsto dall'art.162-ter cod. pen. Le altre questioni sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    Disposizione richiamata come obbligo di esperire il contraddittorio con la persona offesa quando è rilevante un pagamento/riparazione ai fini dell'esclusione della punibilità; la Corte avrebbe dovuto verificare il collegamento fra il versamento e il fatto e sentire le parti

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione dei precedenti; il ricorrente censura la mancata considerazione della distanza temporale dei precedenti da parte della Corte territoriale

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    La sentenza di merito aveva riconosciuto questa attenuante (menzionata nel procedimento), con ciò incidendo sul trattamento sanzionatorio

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    La ricorrente chiedeva il riconoscimento di tale circostanza attenuante in relazione al risarcimento; la Corte di appello l'aveva negata ritenendo il risarcimento non pertinente, decisione ritenuta assorbita dopo l'annullamento per il primo motivo

Massime di principio

  • Se la difesa produce prova scritta di un risarcimento anche se il pagamento è effettuato a un terzo, la causale e le comunicazioni (es. mail) possono dimostrare che il versamento è stato fatto "per conto" della persona offesa: il giudice deve verificarne il collegamento al fatto e sentire le parti ai sensi dell'art.162-ter prima di escludere la punibilità.
  • Il travisamento o la errata valutazione di documenti processuali che incidono sulla ricostruzione probatoria può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Quando il risarcimento è effettuato secondo una politica aziendale (es. pagamento a un istituto/ente) ma risultano chiari riferimenti al fatto e alla parte offesa, ciò può essere valutato come soddisfazione del danno ai fini di eventuali benefici penali.
  • La valutazione dei precedenti ai fini di attenuanti/aggravanti richiede attenzione al tempo e al contesto: la semplice menzione di precedenti non basta senza considerare la loro rilevanza temporale e fattuale (aspetto richiamato con riferimento all'art.131-bis).
  • In caso di questioni procedurali attinenti al proscioglimento o all'esclusione della punibilità per soddisfazione del danno, la Corte di Cassazione può limitarsi ad annullare e rinviare affinché sia rispettato il contraddittorio e siano riesaminate le circostanze rilevanti.

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