Sentenza del 19/02/2015 n. 985 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Omessa dichiarazione - Assenza di denuncia all'autorità giudiziaria - Sanzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. In assenza di denuncia all'autorità giudiziaria, la semplice copia della raccomandata inviata al commercialista non è stata considerata sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Le sanzioni per l'omessa dichiarazione sono quindi rimaste dovute.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'addebito delle sanzioni per l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, sostenendo che l'inadempimento fosse imputabile al commercialista incaricato della contabilità. A sostegno della propria estraneità, aveva prodotto la copia della raccomandata inviata al professionista. Tuttavia, non risultava presentata una denuncia all'autorità giudiziaria nei confronti del professionista, ritenuta necessaria per dimostrare adeguatamente l'illecito e ottenere l'esonero dalle sanzioni secondo la disciplina applicabile.
Norme richiamate
La disciplina consente, in presenza di violazioni fiscali imputabili al professionista incaricato, di evitare o trasferire l'onere delle sanzioni a determinate condizioni, tra cui l'attivazione dell'autorità giudiziaria mediante denuncia. La mera prova di aver inviato una raccomandata al professionista non è stata ritenuta sufficiente.
Massime di principio
- Il contribuente resta normalmente responsabile degli adempimenti dichiarativi anche quando si avvale di un commercialista o di altro intermediario.
- Per escludere le sanzioni in caso di omessa dichiarazione imputabile al professionista, non basta dimostrare di averlo sollecitato o diffidato con una raccomandata.
- È necessario documentare tempestivamente l'inadempimento del professionista e, nei casi previsti dalla legge, presentare una denuncia all'autorità giudiziaria.
- Gli incarichi conferiti al professionista, le comunicazioni, le ricevute di trasmissione e ogni sollecito dovrebbero essere conservati come prova dell'ordinaria diligenza del contribuente.
- L'affidamento dell'incarico a un professionista non esonera automaticamente il contribuente dal controllo sull'effettiva presentazione della dichiarazione.
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