Ordinanza n. 3734/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, relativa alla causa R.G. n.-OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS-, depositata e resa pubblica in pari data, notificata in forma esecutiva in data 24.12.2019 alla Regione Molise, in persona del Presidente p.t. (quale Ente a cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge Regionale n. 7 del 01.04.2010, venivano trasferite alla Regione Molise, tutte le situazioni debitorie residuali pendenti in Capo alle Gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL, che ai sensi dell'art. 1 della medesima Legge Regionale sopra richiamata hanno cessato la propria attività a partire dal 01.04.2010), divenuta definitiva, in quanto non impugnata, così come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli, in data 22.04.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile definitiva di condanna nei confronti della Regione Molise
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione civile, divenuta definitiva e notificata in forma esecutiva alla Regione Molise, ente al quale sarebbero state trasferite le situazioni debitorie residuali delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato due questioni da sottoporre al contraddittorio: non risulta agli atti la prova della notificazione alla Regione resistente della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'esecuzione; inoltre, è dubbia la legittimazione della ricorrente ad agire in ottemperanza, poiché è contestata la sua qualità di erede del soggetto indicato come titolare della posizione creditoria. La stessa ricorrente ha riferito dell'esistenza di un giudizio civile, pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, relativo all'impugnazione di un testamento olografo.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Avvalendosi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulle due questioni rilevate d'ufficio: la prova della notificazione della sentenza civile alla Regione Molise e la legittimazione della ricorrente, anche in relazione alla contestazione della sua qualità di erede. La decisione è stata rinviata all'udienza camerale del 21 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alle seguenti questioni
La disposizione consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione dopo il passaggio in decisione, di sottoporla al contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie e rinviando la decisione.
art. 3 l. Regione Molise n. 7/2010
venivano trasferite alla Regione Molise, tutte le situazioni debitorie residuali pendenti in Capo alle Gestioni liquidatorie delle ex UU.SS.LL
La norma regionale è richiamata quale fondamento del trasferimento alla Regione Molise delle situazioni debitorie residuali delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali.
art. 1 l. Regione Molise n. 7/2010
hanno cessato la propria attività a partire dal 01.04.2010
La norma è richiamata per evidenziare la cessazione dell'attività delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio questioni potenzialmente decisive non previamente sottoposte al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per depositare memorie e rinviare la decisione, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile, la prova della notificazione del titolo all'amministrazione obbligata può costituire una questione rilevante ai fini della decisione e, se dubbia, deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti.
- La legittimazione ad agire in ottemperanza di chi dichiari di essere successore del titolare della posizione riconosciuta dal giudicato presuppone che sia verificabile la qualità successoria; la pendenza di una controversia sull'efficacia o sulla validità del testamento può rendere dubbia tale legittimazione e richiedere il contraddittorio prima della decisione.
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