Cassazione Penale, Sentenza n. 27360/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento cautelare reale il tribunale del riesame aveva confermato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo elevato, disposto nell'ambito di un'indagine per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Il sequestro aveva riguardato somme di denaro contante rinvenute sulla persona del coniuge della ricorrente e nell'abitazione familiare, oltre a tre lingottini d'oro. La terza interessata aveva dedotto che una parte del denaro sequestrato provenisse da operazioni lecite da lei documentate, in particolare dalla vendita di un terreno e da una successiva restituzione di somme/quote da parte di una società, e aveva contestato la valutazione del tribunale sui documenti prodotti. In subordine, aveva chiesto la restituzione del 50% delle somme sequestrate, assumendo che i beni rinvenuti nella casa coniugale dovessero presumersi comuni tra i coniugi; inoltre aveva lamentato difetto assoluto di motivazione quanto ai lingottini d'oro, ritenendo insufficiente il richiamo alla loro custodia nell'abitazione del coniuge indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il tribunale non ha applicato regole civilistiche di prova documentale, ma ha esercitato correttamente il potere di libera valutazione ex art. 192 c.p.p. dei documenti prodotti, qualificabili come scritture private e non idonei, nel caso concreto, a dimostrare il nesso tra le vicende negoziali richiamate e il denaro sequestrato. Ha inoltre escluso che la dedotta erronea indicazione della data di formazione di un documento fosse decisiva. È stato respinto anche il secondo motivo: il giudice del riesame ha motivato in modo sufficiente sull'insussistenza di una proprietà esclusiva o pro quota in capo alla ricorrente, valorizzando le risultanze investigative sulla disponibilità, da parte del coniuge e di altri coindagati, di notevoli somme di denaro destinate ad Hamas; tale quadro rendeva più plausibile l'appartenenza dei beni all'indagato che alla ricorrente e superava ogni presunzione astratta di comproprietà. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
I documenti legittimamente acquisiti, se qualificabili come scritture private, sono soggetti alla libera valutazione del giudice; nel caso concreto non erano idonei a provare il collegamento tra i beni sequestrati e le vicende negoziali invocate dalla difesa.
Il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca in relazione al reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo.
Massime di principio
- Nel riesame del sequestro preventivo il giudice può valutare liberamente la documentazione prodotta dalla parte, senza attribuire alle scritture private un'efficacia probatoria piena solo perché legittimamente acquisite agli atti.
- Per ottenere la restituzione di beni sequestrati non basta allegare astrattamente una provenienza lecita o una presunta comunione tra coniugi: occorre dimostrare, con elementi concreti, il collegamento tra il bene sequestrato e la vicenda patrimoniale dedotta.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se riguarda un dato decisivo rispetto alla struttura motivazionale della decisione impugnata.
- In materia di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione sulla titolarità dei beni può fondarsi sulle risultanze investigative complessive, anche quando esse rendano più plausibile l'appartenenza del bene all'indagato rispetto al terzo rivendicante.
- La presunzione astratta di comproprietà dei beni rinvenuti nell'abitazione familiare non prevale, di per sé sola, su un quadro indiziario che collochi quei beni nella disponibilità esclusiva dell'indagato.
Come è indicizzato
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