Ordinanza n. 233/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni e revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Bologna che disponeva il divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e domandando, nelle more, l’inibizione di ogni attività di confisca, rottamazione o distruzione delle armi e delle munizioni. Il testo non espone analiticamente le singole censure dedotte, ma riferisce che il provvedimento era stato contestato in ricorso e che l’amministrazione resistente ne sosteneva la legittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il provvedimento impugnato, assistito da un’ampia e adeguata motivazione, sembrasse sottrarsi alle censure dedotte. Quanto al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi, ha rilevato che l’amministrazione aveva tenuto conto delle esigenze lavorative della ricorrente: aveva revocato il porto di pistola per difesa personale, ma aveva mantenuto il decreto di guardia particolare giurata, lasciando inoltre aperta la possibilità di un futuro riesame. Non sono stati quindi ravvisati i presupposti per concedere la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di un provvedimento ampiamente e adeguatamente motivato può escludere, al primo esame sommario, la sussistenza del fumus boni iuris rispetto alle censure dedotte.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, è rilevante che l’amministrazione abbia considerato le esigenze lavorative dell’interessato e adottato una misura limitata alla revoca del porto d’armi, senza incidere sul distinto titolo di guardia particolare giurata.
- La possibilità di un futuro riesame da parte dell’amministrazione può concorrere, insieme agli altri elementi del caso concreto, a escludere la necessità della sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
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