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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31625/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/05/2025. L'unico motivo dedotto riguarda la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. In sostanza, si chiedeva una rivalutazione della gravità concreta della condotta e della sussistenza dei presupposti per riconoscere la non punibilità, mentre la Corte di legittimità rileva che la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione già compiuta dai giudici di merito sulle prove e sulla concreta offensività del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non superasse la soglia di ammissibilità perché si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della capacità dimostrativa delle prove già esaminate. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. in ragione delle gravi modalità della condotta e della precedente commissione, da parte del ricorrente, di una serie di reati della stessa indole. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; può essere esclusa quando tali elementi evidenzino una non lieve offensività e la reiterazione di reati della stessa indole.

  • art. 136 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile in cassazione quando, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova e non consentita rivalutazione del merito e delle prove.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve essere compiuto in modo unitario, tenendo conto congiuntamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • La presenza di gravi modalità esecutive e di una pluralità di precedenti specifici o di reati della stessa indole può legittimare l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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