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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12384/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con un motivo unico: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza, almeno, dell'aggravante prevista dall'art. 612, comma 2, cod. pen. (minaccia grave). Si censura che la Corte di merito, pur confermando la condanna, abbia reso una motivazione generica e illogica non avendo valutato compiutamente l'entità del turbamento psichico delle persone offese, parametro decisivo per l'integrazione dell'aggravante. È inoltre evidenziato che non risulta la remissione della querela da parte delle persone offese, con conseguenze sulla procedibilità, ma il Collegio ha ritenuto dirimente il profilo della mancanza di adeguata argomentazione sull'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il motivo non era manifestamente infondato nella parte relativa alla carenza della motivazione sull'aggravante ex art. 612, comma 2, cod. pen. Tuttavia, constatato che il termine di prescrizione del reato (commesso il 28/12/2015) è spirato il 28/06/2023 (calc. sette anni e sei mesi, tenendo conto dell'interruzione e dell'assenza di sospensioni, richiamando artt. 157 e 161 cod. pen.), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, cod. pen. (minaccia grave)

    «ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave, ex art. 612, comma secondo, cod. pen., rileva l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite ma anche al contesto nel quale esse si collocano»

    La norma richiede che, per applicare l'aggravante della minaccia grave, il giudice accerti l'entità del turbamento psichico subito dalla vittima valutando sia il contenuto delle parole che il contesto; la sentenza di merito non avrebbe esplicitamente valutato tale turbamento.

  • art. 612, ultimo comma, cod. pen. (modificato dal d.lgs. 150/2022)

    Riferimento alla diversa disciplina della procedibilità (remissione della querela) e al fatto che in atti non risulta la remissione delle querele; quindi non si è potuto applicare il regime più favorevole previsto dalla modifica normativa.

  • art. 157 cod. pen. (interruzione della prescrizione)

    Usato per il calcolo del termine di prescrizione, tenendo conto delle interruzioni intervenute nel corso del processo.

  • art. 161 cod. pen. (sospensione della prescrizione)

    Richiamato per escludere l'esistenza di sospensioni che potessero prolungare il termine prescrizionale; in mancanza di sospensioni il termine è risultato spirato.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889 - 01)

    V. massima richiamata nella sentenza: verifica dell'entità del turbamento psichico secondo contenuto verbale e contesto

    La Corte di Cassazione si è richiamata a consolidata giurisprudenza che fissa i criteri per accertare l'aggravante della minaccia grave; la sentenza di merito non ha applicato pienamente tali criteri nella motivazione.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante della 'minaccia grave' ex art. 612, comma 2, cod. pen., il giudice deve motivare specificamente sull'entità del turbamento psichico delle vittime, valutando sia il contenuto delle parole sia il contesto in cui sono state profferite.
  • Una motivazione generica circa il 'tenore dell'agire' dell'imputato può essere insufficiente: la Cassazione può censurare la sentenza di merito se manca un accertamento esplicito e argomentato del turbamento psichico.
  • Se nel frattempo è spirato il termine di prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se ritiene fondate le censure sul punto di diritto.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutte le cause di interruzione e sospensione (artt. 157 e 161 cod. pen.); l'assenza di sospensioni può comportare l'estinzione del reato nonostante censure procedurali fondate.
  • La verifica della remissione della querela o di altri profili di procedibilità è rilevante, ma non impedisce alla Cassazione di decidere per prescrizione se il dies a quo e gli eventi processuali determinano l'estinzione del reato.

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