Cassazione Penale, Ordinanza n. 11299/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. a), 610, comma 5-bis, e 613 c.p.p., poiché l'impugnazione era stata proposta personalmente dall'imputato e non sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17 giugno 2024. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della decisione impugnata, ma ha rilevato che il ricorso era inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La firma apposta dal difensore in calce è stata ritenuta una mera autentica della sottoscrizione dell'imputato, non idonea ad attribuire all'avvocato la paternità dell'atto. Il ricorso era quindi affetto da inammissibilità originaria per difetto di valida sottoscrizione tecnica.
Norme richiamate
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione
il ricorso per cassazione richiede una sottoscrizione tecnica da parte di un difensore iscritto all'albo speciale; la proposizione personale dell'atto comporta inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
la mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
consente di provvedere senza formalità sulla causa di inammissibilità rilevata.
alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista.
Sezioni Unite, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello
il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione non è consentita.
- La firma del difensore apposta solo per autenticare la sottoscrizione della parte non equivale alla sottoscrizione tecnica del ricorso e non sana il difetto di legittimazione formale dell'atto.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione tecnica può essere dichiarata senza formalità e comporta automaticamente le conseguenze previste in punto di spese processuali e sanzione pecuniaria.
- Il presidio della sottoscrizione da parte del difensore cassazionista risponde alla peculiare natura tecnica del giudizio di cassazione e costituisce requisito essenziale dell'impugnazione.
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