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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48257/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Andrew Ogin, cittadino nigeriano, aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nel procedimento per lesioni aggravate nei confronti di Mamah Anthony, da cui è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Roma respinse la domanda ritenendo che il silenzio dell'imputato nell'interrogatorio di garanzia fosse connotato da colpa grave (mancata giustificazione della sua presenza nei luoghi e tempi del delitto). Il ricorso in cassazione denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che l'esercizio del diritto al silenzio non poteva essere fatto valere contro il diritto alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Corte ha motivato l'annullamento sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 188/2021, che stabilisce che l'esercizio della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione"; pertanto il rigetto dell'istanza non poteva fondarsi sul silenzio dell'imputato. La Corte d'appello di Roma dovrà riesaminare la domanda escludendo il silenzio come elemento per negare la riparazione e regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "non incide sul diritto alla riparazione"

    La Corte interpreta la nuova formulazione dell'art. 314, comma 1 (modificata dal d.lgs. n. 188/2021), nel senso che l'esercizio della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia non può incidere sul diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; quindi il silenzio non costituisce elemento valido per riconoscere colpa grave ai fini del rigetto della domanda.

  • d.lgs. n. 188/2021, art. 4, comma 1, lett. b)

    Ha modificato la disciplina dell'art. 314 cod. proc. pen. in vigore dal 14/12/2021; la modifica è rilevante nel giudizio di riparazione e impedisce di usare il mancato esercizio della difesa (silenzio) per escludere il diritto alla riparazione.

Massime di principio

  • L'esercizio del diritto al silenzio in sede di interrogatorio non può essere utilizzato per negare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 188/2021.
  • Per valutare la sussistenza di colpa grave ai fini della riparazione il giudice deve fondarsi su elementi diversi dal solo silenzio dell'imputato; il comportamento dell'imputato va valutato nel suo complesso e con riferimento alla normativa aggiornata.
  • Quando una norma processuale rilevante viene modificata, il giudice di legittimità applica la nuova formulazione se la stessa è operativa, annullando le decisioni che si sono basate su interpretazioni ormai escluse dalla novella.
  • In casi simili il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda di riparazione escludendo il silenzio come fattore determinante e motivando su elementi probatori concreti per sostenere l'eventuale colpa grave.

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