Cassazione Penale, Sentenza n. 35704/2026 del 09/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., con ordinanza del 2 aprile 2026 ha dichiarato, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere disposta il 20 febbraio 2026 nel procedimento relativo alla detenzione di armi, ritenendo i fatti connessi a quelli di un diverso procedimento per detenzione di sostanza stupefacente, nel quale una misura custodiale era stata applicata il 5 dicembre 2024 ed era stato emesso decreto di giudizio immediato il 20 febbraio 2025. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato, in primo luogo, la sussistenza di una connessione qualificata tra fatti avvenuti in tempi diversi e relativi a reati diversi, lesivi di beni giuridici distinti; in mancanza di tale connessione, ha sostenuto che la desumibilità dagli atti degli elementi posti a fondamento del secondo titolo cautelare dovesse essere valutata al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, e non al momento del decreto che dispone il giudizio. Ha inoltre censurato l'interpretazione del Tribunale del requisito della desumibilità dagli atti. Durante il giudizio di cassazione il difensore ha comunicato che la sentenza nel procedimento relativo alla misura era passata in giudicato e che il pubblico ministero aveva avviato la fase esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, il passaggio in giudicato della sentenza e l'avvio dell'esecuzione hanno fatto venir meno la funzione cautelare della misura e, quindi, l'oggetto e l'interesse del pubblico ministero a coltivare l'impugnazione. Un eventuale accertamento dell'errore del Tribunale non avrebbe potuto produrre effetti concreti sullo status libertatis, anche alla luce dell'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., poiché la custodia cautelare non era in atto quando la sentenza è divenuta definitiva. In ulteriore considerazione, dagli atti esecutivi risultava che nel giudizio di cognizione era stata riconosciuta la continuazione tra i reati dei due procedimenti, valutazione condivisa dal pubblico ministero che aveva prestato il consenso all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.; ciò confermava la connessione qualificata valorizzata dal Tribunale. Tale accertamento, ormai definitivo, non poteva essere rimesso in discussione nell'incidente cautelare, nel quale la ricostruzione del fatto deve restare coerente con quella operata in sede di cognizione. La Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, senza disporre rinvio.
Norme richiamate
Il che conferma la correttezza delle valutazioni del Tribunale di Palermo nel ritenere sussistente un nesso di connessione qualificata fra i reati oggetto dei due procedimenti penali di cui si discute; nesso che, dunque, è stato correttamente valorizzato per giustificare l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La connessione qualificata tra i reati dei procedimenti consente di applicare l'istituto previsto dal comma 3; nel caso concreto la sua sussistenza risultava confermata dall'accertamento definitivo della continuazione in sede di cognizione.
art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p.
Detta disposizione, infatti, prevede che non si applichi la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, del codice di rito quando la custodia cautelare in carcere sia in atto «nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».
L'esclusione della sospensione dell'ordine di esecuzione presuppone che la custodia cautelare sia in atto al momento della definitività della sentenza; se tale condizione manca, un successivo accertamento sull'efficacia della misura non produce effetti concreti sullo status libertatis.
Detta disposizione, infatti, prevede che non si applichi la disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, del codice di rito quando la custodia cautelare in carcere sia in atto «nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».
La disciplina di sospensione dell'ordine di esecuzione non è applicabile nella specifica ipotesi di custodia cautelare in atto al momento in cui la sentenza diviene definitiva, secondo i limiti indicati dal comma 9, lett. b).
Il che conferma la correttezza delle valutazioni del Tribunale di Palermo nel ritenere sussistente un nesso di connessione qualificata fra i reati oggetto dei due procedimenti penali di cui si discute; nesso che, dunque, è stato correttamente valorizzato per giustificare l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Il consenso del pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena, nel cui giudizio è stata riconosciuta la continuazione tra i reati, è valorizzato dalla Corte come elemento che conferma l'accertamento definitivo del collegamento tra i fatti.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha dichiarato, in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta in data 20/02/2026 nell'ambito del procedimento penale n. 1639/2025 RGNR.
La norma individua la funzione del Tribunale quale giudice dell'appello cautelare; la decisione impugnata era stata adottata in tale sede.
Massime di principio
- Il passaggio in giudicato della sentenza di cognizione fa venir meno la funzione cautelare della misura e priva di oggetto l'impugnazione diretta a contestarne l'efficacia, quando l'esame non può più produrre conseguenze concrete sulla posizione dell'interessato.
- L'interesse a ottenere una pronuncia sull'asserita erroneità di una decisione cautelare non persiste per il solo fine di un accertamento «ora per allora» se, dopo la definitività della sentenza, non ne possono derivare effetti concreti sullo status libertatis.
- La condizione prevista dall'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p. va verificata con riferimento al momento in cui la sentenza diviene definitiva: la deroga alla sospensione dell'ordine di esecuzione richiede che la custodia cautelare in carcere sia allora in atto.
- L'accertamento definitivo compiuto in sede di cognizione circa il collegamento tra i reati dei diversi procedimenti non può essere rimesso in discussione nell'incidente cautelare; il giudice della cautela deve mantenersi coerente con la ricostruzione del fatto operata dal giudice della cognizione.
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