Cassazione Penale, Ordinanza n. 29405/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al primo motivo, ha escluso la fondatezza della censura di prescrizione; quanto al secondo, ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato condannato, il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi. Con il primo si è dedotta la prescrizione del reato, sostenendo che il termine fosse maturato. Con il secondo si sono riproposte censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base del rigetto nel giudizio di merito. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano inidonei: il primo perché la recidiva reiterata incide sul calcolo del termine di prescrizione minimo e massimo, senza violare il ne bis in idem; il secondo perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e quindi inammissibile per difetto di specificità.
Norme richiamate
La recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine minimo di prescrizione del reato.
In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La disciplina della prescrizione, nel caso esaminato, non rientra nell'ambito di tutela del divieto di bis in idem sostanziale richiamato dalla Corte EDU.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, rileva ai fini del calcolo della prescrizione sia sul termine minimo sia sul termine massimo del reato, quando vi siano atti interruttivi.
- L'incidenza della recidiva reiterata sui termini di prescrizione non determina violazione del principio del ne bis in idem sostanziale né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice di merito le ha disattese.
- La reiterazione di motivi apodittici o assertivi, non accompagnati da una critica puntuale alla motivazione impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
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