Cassazione Civile, Ordinanza n. 03195/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Le creditrici avevano proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento in via ultratardiva, dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice. Il Tribunale di Massa ha ritenuto inammissibile la domanda, confermando il rigetto del giudice delegato, perché, pur essendo mancato l'avviso ex art. 92 l.fall., il curatore aveva dimostrato che le creditrici erano comunque da tempo a conoscenza dell'avvenuto fallimento: nel processo penale in cui esse erano parti civili e la società era stata citata come responsabile civile, il difensore della debitrice aveva dichiarato a verbale che la società era fallita, con indicazione della relativa sentenza. Nel ricorso per cassazione le creditrici hanno denunciato violazione degli artt. 92 e 101 l.fall., sostenendo che ai fini dell'imputabilità del ritardo occorreva una effettiva conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento e non una mera conoscibilità; hanno inoltre dedotto falsa applicazione degli artt. 170 e 300 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse richiamato norme processuali non pertinenti, perché la dichiarazione del difensore della società nel processo penale non poteva essere equiparata agli effetti della conoscenza legale dell'evento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto: nella domanda ultratardiva di insinuazione al passivo, il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura rende il ritardo non imputabile, ma il curatore può vincere tale presunzione dimostrando che il creditore abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva della sentenza dichiarativa di fallimento, così realizzandosi lo scopo cui l'avviso era finalizzato. Nel caso concreto, la censura è stata giudicata irrilevante perché le ricorrenti non contestavano che, nel processo penale, il difensore della società avesse dichiarato l'intervenuto fallimento e che tale dichiarazione risultasse dal verbale d'udienza; il tribunale non aveva fatto leva sulla mera conoscibilità, ma sull'effettiva conoscenza dell'evento da parte di soggetti assistiti dal loro difensore. La doglianza sugli artt. 170 e 300 c.p.c. è stata considerata eccentrica rispetto alla ratio decidendi, poiché quelle norme erano state richiamate solo per analogia. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con condanna al pagamento del contributo unificato raddoppiato se dovuto.
Norme richiamate
L'omesso avviso dell'apertura della procedura concorsuale al creditore rende in linea di principio non imputabile il ritardo nella domanda ultratardiva, salvo prova contraria del curatore sulla effettiva conoscenza del fallimento da parte del creditore.
La domanda ultratardiva di insinuazione può essere dichiarata inammissibile se il curatore dimostra che il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva della dichiarazione di fallimento.
Le norme sul domicilio processuale e sulle comunicazioni/notificazioni sono state richiamate solo come termini di raffronto, non come disciplina direttamente applicata alla fattispecie.
Richiamata solo in via comparativa per qualificare la dichiarazione dell'intervenuto fallimento come atto recettizio; la Corte ha ritenuto la censura su tale profilo eccentrica rispetto alla decisione impugnata.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione di merito risultava conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Nella domanda di ammissione al passivo proposta oltre i termini ordinari, il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale giustifica di regola l'ultratardività, ma il curatore può ottenere l'inammissibilità della domanda se prova che il creditore abbia avuto conoscenza effettiva e tempestiva della dichiarazione di fallimento.
- Ai fini dell'imputabilità del ritardo non è decisiva la sola astratta conoscibilità del fallimento: ciò che rileva è la prova della concreta conoscenza dell'evento, idonea a realizzare lo scopo informativo perseguito dalla legge mediante l'avviso.
- Quando la ratio decidendi si fonda sull'effettiva conoscenza del fallimento da parte del creditore, sono irrilevanti le censure che si limitino a contestare norme evocate solo in via di raffronto o profili non affrontati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato e il ricorrente non introduce argomenti idonei a superarlo.
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