Sentenza n. 1159/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alle sentenze del TAR Sardegna che avevano condannato il Ministero a rifondere le spese di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Esito
La controversia
Il difensore, in proprio quale procuratore antistatario, ha proposto ricorso per l’ottemperanza di tre sentenze del TAR Sardegna del 22 e 23 gennaio 2026, passate in giudicato per mancata impugnazione, che avevano liquidato rispettivamente € 400, € 400 ed € 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle somme in suo favore. Ha dedotto che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi il 23 ottobre 2025, il Ministero non aveva adempiuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che le sentenze erano state integralmente eseguite, con pagamento delle somme il 15 e il 30/31 luglio 2026. Il Ministero non ha contestato tale circostanza, che il TAR ha ritenuto provata in applicazione del principio di non contestazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.; ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza necessità di disporre l’ottemperanza o nominare un commissario ad acta. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale, liquidandole in € 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze in epigrafe indicate
Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.
parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 15 settembre 2026, che le sentenze per la cui ottemperanza è causa, sono state integralmente eseguite e che le somme dovute sono state corrisposte, in data 15 e 30 luglio 2026, senza essere smentita, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a.
La mancata contestazione dell’amministrazione convenuta consente di ritenere provata l’avvenuta esecuzione delle sentenze e il pagamento delle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il testo della disposizione è riportato nella narrativa come deduzione del ricorrente; il TAR non ne svolge un’applicazione o interpretazione nella motivazione.
La disposizione è menzionata quale fondamento della deduzione sul decorso del termine dilatorio di 120 giorni, ma non fonda la decisione, che dichiara cessata la materia del contendere per l’intervenuta esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non contesta la dichiarazione del ricorrente secondo cui il giudicato è stato integralmente eseguito e le somme dovute sono state pagate, tale circostanza può essere ritenuta provata in applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a.; ne consegue la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’esecuzione del giudicato interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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