Cassazione Penale, Ordinanza n. 13981/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto, contro la sentenza del Giudice di pace di Messina, un atto formalmente qualificato come appello, poi riqualificato in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché presentato da soggetto non legittimato, essendo sottoscritto da un difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte ha ritenuto irrilevante la veste formale di appello, affermando che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di derogare alle norme che disciplinano i diversi tipi di impugnazione.
Norme richiamate
L'atto di impugnazione è stato riqualificato in ricorso per cassazione.
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può superare le regole che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso quando proposto da soggetto non legittimato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta con un mezzo formalmente errato non può essere conservata se ciò comporta la violazione delle norme che disciplinano la legittimazione e la struttura del mezzo di gravame effettivamente esperibile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto o proposto da difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, trattandosi di difetto di legittimazione non sanabile mediante la sola qualificazione formale dell'atto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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