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Sentenza

Sentenza n. 15162/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. V-ter, n. 16583 del 25 settembre 2025, sul ricorso avente n.r.g. 6286/2025.

Giustizia amministrativa202605861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione integrale della sentenza del TAR Lazio n. 16583 del 25 settembre 2025, pronunciata sul silenzio del Ministero in merito alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania e recante anche la condanna alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 16583 del 25 settembre 2025, relativa alla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, presentata il 10 giugno 2024. Nelle more il Ministero ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo. La ricorrente ha però dedotto che il Ministero non aveva pagato le spese di lite liquidate nel giudizio definito dalla sentenza né rimborsato il contributo unificato di 300 euro; ha chiesto l’esecuzione di tali statuizioni, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per ogni ulteriore violazione o ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto all’obbligo di concludere il procedimento, poiché il Ministero aveva adottato il provvedimento espresso nelle more del giudizio. Ha invece accolto il ricorso per la parte relativa al pagamento delle spese di lite: il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, era decorso e la relativa condanna era rimasta ineseguita. Ha ritenuto inoltre che la condanna alle spese comprendesse implicitamente la restituzione del contributo unificato, obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente e azionabile in ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare le spese liquidate nel titolo e di rimborsare il contributo unificato entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di ulteriori 60 giorni dalla presentazione di specifica istanza e previa verifica dell’inadempimento. Ha respinto la richiesta di somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la sostituzione commissariale. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    che, invero, è scaduto il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo (avvenuta il 25.9.2025 presso la sede legale) di cui all’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, che concede all’Amministrazione uno spatium deliberandi, il cui decorso integra - anche in relazione alle sentenze del giudice amministrativo - una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della P.A.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo è applicabile anche alle sentenze del giudice amministrativo e il suo decorso costituisce condizione per esperire l’azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.

  • art. 13, commi 6 e 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, costituisce un’obbligazione ex lege di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione

    La condanna alle spese, anche se non menziona espressamente il contributo unificato, si estende implicitamente al suo rimborso; tale credito, posto ex lege a carico della parte soccombente, può essere azionato in ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    che non siano ravvisabili i presupposti per l’accoglimento della domanda di condanna alla corresponsione di una somma per l’eventuale ulteriore inerzia ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che l’interesse alla pronta esecuzione del giudicato possa dirsi adeguatamente garantito dalla disposta sostituzione del commissario ad acta

    La misura pecuniaria per l’ulteriore inerzia non è necessaria quando l’interesse alla pronta esecuzione del giudicato risulta adeguatamente garantito dalla nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione si applica anche alle sentenze del giudice amministrativo; il suo decorso costituisce condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva.
  • Quando la sentenza condanna la parte soccombente alle spese senza menzionare espressamente il contributo unificato, la condanna comprende implicitamente il rimborso di tale contributo, quale obbligazione ex lege della parte soccombente; il credito è azionabile in sede di ottemperanza.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente a garantire la pronta esecuzione del giudicato e, in tale situazione, può giustificare il mancato accoglimento della richiesta di una misura pecuniaria coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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