Cassazione Penale, Sentenza n. 37927/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 01/04/2022 che ha rigettato la richiesta di annullamento o limitazione dell'ingiunzione a demolire a loro carico, con due motivi principali: 1) il titolo esecutivo sarebbe inidoneo perché il dispositivo della sentenza è aspecifico e le sue lacune non potrebbero essere colmate richiamando la motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, legge n. 724/1994 e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'autonomia funzionale delle opere realizzate dopo dicembre 1993 (il piano sopraelevato), che i ricorrenti sostengono non siano prosecuzione dell'opera abusiva (piano seminterrato) ma un nuovo progetto legittimamente autorizzato, per cui la demolizione avrebbe dovuto essere limitata almeno a quest'ultima opera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di adeguata documentazione (mancata produzione delle sentenze invocate). Ha richiamato che la sentenza del 17/10/1997 aveva comunque confermato la condanna e l'ordine di demolizione per il capo pertinente, e che la validità del titolo esecutivo era già stata confermata da ordinanza della stessa Corte (28/04/2021) e da questa Corte di cassazione (sent. n. 42174/2021). Quanto al secondo motivo, le questioni sollevate erano già oggetto della citata decisione di legittimità e vertevano su valutazioni di fatto e diritto non sindacabili in sede di legittimità, in mancanza di allegazione del travisamento probatorio. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, legge n. 724 del 1994
I ricorrenti sostenevano che tale norma (che disciplina efficacia e termini per alcune opere realizzate in periodi normativamente rilevanti) avrebbe dovuto escludere la demolizione delle opere posteriori a dicembre 1993 se autonome; la Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata esaminata in precedenti decisioni e che la mera deduzione difensiva non dimostrasse l'autonomia delle opere né fondasse la censura in sede di legittimità.
Applicata per irrogare l'onere delle spese e la sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile, potenzialmente imputabile a colpa dei ricorrenti.
Giurisprudenza citata: sentenza della Corte di cassazione n. 42174/2021 e ordinanza Corte d'appello Napoli 28/04/2021
La Corte ha ritenuto che la validità del titolo esecutivo e le questioni di fatto e diritto sollevate fossero già state affrontate e confermate in quelle decisioni, precludendo il riesame in Cassazione in assenza di deduzione del travisamento probatorio.
Richiamo a C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186
Utilizzato per motivare la possibilità di ritenere ascrivibile ai ricorrenti la colpa che legittima l'imposizione delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per censurare l'idoneità del titolo esecutivo in Cassazione è necessario indicare con precisione la specifica carenza del dispositivo e produrre gli atti decisivi; affermazioni generiche o il rinvio soltanto alla motivazione non sono sufficienti.
- Le questioni di fatto e le valutazioni probatorie decise dalle corti di merito non sono riesaminabili in sede di legittimità salvo che si deduca e dimostri un travisamento della prova; pertanto, le impugnazioni che si basano su ricostruzioni fattuali alternative ma non sul travisamento sono tendenzialmente inammissibili.
- Se la validità di un titolo esecutivo è già stata confermata da precedenti provvedimenti (della stessa Corte o dalla Cassazione), il tentativo di rimettere in discussione le stesse questioni incontra ostacoli rilevanti in Cassazione; occorre allegare elementi nuovi o errori di diritto non già valutati.
- Per sostenere l'autonomia funzionale di opere successive rispetto ad un abuso precedente (e quindi limitare la demolizione) è necessario fornire prove documentali specifiche (permessi, atti amministrativi, perizie) che dimostrino la sussistenza di un nuovo progetto e la sua legittimità, nonché argomentare puntualmente l'applicabilità di norme come l'art. 39 l. n. 724/1994.
- Gli appellanti devono prestare attenzione alla forma e alla concretezza dei motivi: ricorsi vaghi o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
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