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Sentenza

Sentenza n. 850/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1399/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 3384/2022 del Tribunale di Latina Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 3.000 euro sulla Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di 3.000 euro quale contributo per la formazione. Sono state richieste anche la determinazione giudiziale del contenuto dell'atto dovuto, l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio. Nel corso del processo, con memoria del 26 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato che il pagamento era intervenuto e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo però per la liquidazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era stato tardivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto e quindi del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Tuttavia, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che il tardivo adempimento dell'Amministrazione confermasse la fondatezza della pretesa azionata. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 6 D.P.C.M. 28.11.2016

    È richiamato quale fondamento del buono spesa da generare per l'importo di 3.000 euro, oggetto dell'obbligo di adempimento amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione adempie all'obbligo risultante dal giudicato, la materia del contendere deve essere dichiarata cessata per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • L'adempimento tardivo dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale valutando la fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione del giudicato può giustificare la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce la regolazione delle spese a carico dell'Amministrazione che abbia reso necessario il ricorso mediante il proprio precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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