Cassazione Penale, Sentenza n. 18365/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la restituzione del termine per proporre appello avverso la sentenza penale pronunciata in contumacia (sentenza del 20/10/2014 divenuta irrevocabile il 5/5/2022), sostenendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento né della sentenza a causa della sua espulsione dal territorio nazionale contestuale all'identificazione (27/02/2013). La Corte territoriale, invece, ha limitato l'esame alla regolarità della notifica dell'ordine di esecuzione e all'eventuale inefficacia della revoca dell'ordine per difetto di notifica, ritenendo la notifica avvenuta regolarmente e conseguentemente rigettando l'istanza di restituzione del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato il Tribunale per aver indebitamente delimitato l'oggetto della domanda (focalizzandosi sulla notifica dell'ordine di esecuzione invece che sulla mancata conoscenza della sentenza da parte del condannato) e per non aver valutato correttamente l'applicabilità della previgente disciplina dell'art. 175 c.p.p. (prima della legge n. 67/2014) al caso di contumacia intervenuta in epoca anteriore alla novella. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bergamo per un nuovo giudizio in ordine al merito della richiesta di restituzione del termine.
Norme richiamate
Rimessione della restituzione nel termine per proporre impugnazione per sentenze pronunciate in contumacia; applicabilità della previgente formulazione a contumaci dichiarati anteriormente alla legge n.67/2014 secondo il principio tempus regit actum
Richiamato dal Tribunale per delimitare l'oggetto del giudizio sull'inefficacia della revoca dell'ordine di esecuzione; la Cassazione ha ritenuto che il tribunale ha errato nella limitazione dell'esame al solo profilo ex art. 670
Richiamato dal Tribunale in relazione ai principi di notifica e nullità processuali; citazione utilizzata per collegare la questione alla giurisprudenza di legittimità
Parziale novella dell'art. 175 c.p.p.; la Corte afferma che, in mancanza di disciplina transitoria e per i contumaci dichiarati secondo il previgente regime, continua ad applicarsi la previgente formulazione (principio tempus regit actum)
Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric, Rv. 280931)
Giurisprudenza citata dal Tribunale in relazione ai principi di nullità e notifica; utilizzata quale riferimento interpretativo sulla materia delle notifiche e delle nullità processuali
Sez. 2, n. 23882 del 27/05/2014 (Asan, Rv. 259634)
Giurisprudenza richiamata dalla Cassazione per affermare l'applicabilità della previgente formulazione dell'art. 175 c.p.p. ai contumaci dichiarati prima della legge n. 67/2014
Massime di principio
- Se il soggetto è stato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato l'art. 175 c.p.p., continua ad applicarsi la previgente formulazione dell'art. 175 (principio tempus regit actum) salvo diversa disciplina transitoria.
- La richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 c.p.p. deve essere esaminata nella sua globalità: il giudice non può limitare la valutazione esclusivamente al profilo della regolarità della notifica dell'ordine di esecuzione se il petitum del ricorrente verte sulla mancata conoscenza della sentenza di condanna.
- La notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio ed eventuali presunzioni di conoscenza possono essere superate da prove concrete dell'effettiva inesistenza di conoscenza (es. espulsione immediata, impossibilità materiale di ricevere comunicazioni): il giudice deve valutare se la mancata conoscenza sia incolpevole.
- In presenza di una domanda basata sull'incolpevole mancata conoscenza del processo, il rimedio esperibile è la restituzione del termine per proporre impugnazione (se richiesta con i presupposti di legge), e non una valutazione limitata alle sole questioni esecutive.
- In caso di errore nella delimitazione del petitum da parte del giudice di merito, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo giudizio, affinché il giudice di merito esamini correttamente le istanze e i relativi profili probatori.
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