Cassazione Penale, Ordinanza n. 31358/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado a cinque mesi di reclusione e 500 euro di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva già esposto in modo adeguato e coerente le ragioni del diniego del beneficio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge soltanto che il fatto è stato sussunto in tale fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella richiesta di riesame del merito della motivazione sulla concessione o sul diniego della sospensione condizionale della pena, se la decisione impugnata ha già fornito una motivazione logica e coerente.
- La doglianza contro il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è inammissibile quando la sentenza di merito abbia esplicitato in modo sufficiente le ragioni del diniego e tali ragioni non presentino vizi logici o giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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