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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36524/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare si contestava che il Tribunale di Cagliari aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) basandosi su un presunto atteggiamento non collaborativo dell'imputato verso gli operanti, mentre, secondo il ricorrente, la valutazione doveva concentrarsi sulle modalità della condotta (detenzione di munizioni), sul grado di colpevolezza e sull'entità del pericolo/danno, nonché sulle circostanze personali (assenza di precedenti, non abitualità). Inoltre si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) per motivazione ritenuta carente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'art. 131-bis, perché il Tribunale aveva motivato l'esclusione della causa di non punibilità con un criterio (mancata collaborazione con gli inquirenti) estraneo e non adeguatamente argomentato rispetto ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante l'art. 131-bis con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione. Il motivo relativo all'art. 62-bis e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato invece rigettato: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale — assenza di elementi positivi emersi dagli atti — non fosse manifestamente illogica e che, dopo la riforma, la sola incensuratezza non basti a imporre la diminuente.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    La valutazione della tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno/pericolo (art. 133, comma 1). Comportamenti successivi alla commissione del reato possono essere valutati solo se determinano un aggravamento dell'offesa; la mera mancata collaborazione non è automaticamente parametro idoneo a escludere l'applicabilità della norma senza specifica motivazione.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    parametri per la valutazione della pena e della tenuità

    Individua i fattori principali da considerare ai fini della configurabilità della particolare tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    circostanze attenuanti generiche

    Dopo le modifiche normative, il riconoscimento della diminuente non si fonda più sul solo stato di incensuratezza: è necessario che emergano elementi di segno positivo idonei a giustificare la concessione della circostanza attenuante generica; l'assenza di elementi positivi legittima il diniego.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice valuta congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133, comma 1; quindi le argomentazioni devono concentrarsi su questi parametri concreti.
  • Il comportamento successivo dell'imputato (es. collaborazione o non collaborazione con le forze dell'ordine) può essere preso in considerazione solo se incide concretamente e negativamente sulla gravità dell'offesa; la mera mancata collaborazione non è di per sé motivo sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis senza una motivazione che colleghi il comportamento a un aggravamento dell'offesa.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi positivi di segno favorevole; l'assenza di precedenti non è automaticamente sufficiente dopo le riforme legislative: il giudice può legittimamente negare la diminuzione se non emergono fattori positivi valutabili.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione di merito è limitato: le valutazioni di fatto sono insindacabili purché non contraddittorie o manifestamente illogiche; errori di diritto o mancanze motivazionali rilevanti possono però determinare annullamento e rinvio.

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