Cassazione Penale, Sentenza n. 25414/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) rispetto alla ritenuta responsabilità per il reato previsto dal capo B (art. 493‑ter c.p.), contestando la qualità probatoria delle immagini di videosorveglianza e l'identificazione solo 'probabile' dal RIS di Parma; 2) violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) e mancata risposta della Corte di appello alla domanda, tempestivamente depositata dalla difesa, di sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 20‑bis c.p. (con riferimento anche alla disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 e agli artt. 598‑bis e 585, comma 4 c.p.p.). La difesa aveva prodotto anche documentazione sul percorso terapeutico presso il SerDP, sulla capacità reddituale del nucleo familiare e sulla disponibilità di parenti ad ospitare l'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo congrua e non apparente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla responsabilità per il reato di cui al capo B, e ha riaffermato il limite del sindacato di legittimità che non può riformare il giudizio di merito sulla valutazione delle prove. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte di appello non ha dato risposta alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20‑bis c.p.; per questo motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sulla sostituzione della pena. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. In base all'art. 624, comma 2, c.p.p., è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 493‑ter c.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Usata dal ricorrente per contestare la presunta carenza di motivazione della sentenza rispetto alla responsabilità per il reato contestato; la Corte di Cassazione ha valutato il motivo come un sindacato di merito non ammissibile poiché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Citati in relazione alla dedotta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla mancata valutazione della richiesta di sostituzione della pena; la Corte ha accolto la censura relativa alla mancata risposta sulla istanza di sostituzione.
Norma sulla sanzione sostitutiva della pena detentiva che la difesa aveva richiesto venga applicata; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia risposto alla richiesta e ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione per rinvio ad altra sezione.
Riferimento normativo richiamato dalla difesa relativo alla disciplina transitoria delle pene sostitutive; inserito tra i profili di legge la cui applicazione la difesa riteneva omessa o mal valutata.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle censure procedurali attinenti alla decisione sulla sostituzione della pena; la Corte ha comunque rilevato l'omissione di pronuncia sulla richiesta dell'imputato.
Richiamato dal ricorrente tra le norme procedurali/integrative connesse alla richiesta di sostituzione della pena; la mancata risposta ha determinato l'annullamento limitato della sentenza.
Norma richiamata dalla Corte di Cassazione per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493‑ter c.p., non essendo annullata la condanna relativa a quel capo.
Costituisce il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile (indebito utilizzo di carta di credito di provenienza furtiva); la condanna è stata confermata e dichiarata irrevocabile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito: le censure che si limitano a criticare la valutazione della prova come tale, senza dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione della motivazione, sono inammissibili.
- Quando la difesa formula una richiesta processuale (es. sostituzione della pena) e produce documentazione a supporto, la corte chiamata a decidere deve esprimersi esplicitamente su quella istanza; l'omissione di risposta è vizio sanabile con annullamento limitato e rinvio per nuovo giudizio.
- Un annullamento parziale per omissione di pronuncia non incide automaticamente sulla conferma della responsabilità sostanziale se questa è stata oggetto di valutazione congrua: la Cassazione può dichiarare irrevocabile la parte della decisione non annullata.
- Nel proporre ricorso per cassazione è strategico distinguere le questioni di diritto (censurabili in cassazione) dalle pure questioni di merito: le prime hanno maggiori possibilità di successo.
- Se si mira alla sostituzione di una pena detentiva con misure alternative, occorre sollecitare chiaramente il giudice di merito e depositare ogni documento utile; in mancanza di una pronuncia si potrà ottenere al massimo un rinvio per nuovo esame, non la trasformazione automatica della pena.
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