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Ordinanza

Ordinanza n. 329/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot.n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dallo stesso candidato alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorchè non conosciuti, - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202515866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e successivo elenco integrativo del concorso per 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui non includono la ricorrente, nonché il punteggio conseguito nella prova preselettiva e i quesiti di logica sottoposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami destinato all'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive. Ha contestato il voto attribuitole nella prova preselettiva, i quesiti di logica inseriti nella prova e, ove occorrente, gli atti di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante la rettifica del punteggio e l'ammissione alla prova scritta. In sede cautelare ha dedotto la prossimità del proprio punteggio alla soglia di superamento, la peculiarità dei quesiti contestati, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, e l'urgenza derivante dall'imminente svolgimento della prova scritta, prevista per il 19 e 20 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta. Quanto al fumus boni iuris, ha valorizzato la prossimità del punteggio alla soglia di ammissione, la peculiarità dei quesiti contestati, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, e l'assenza, allo stato, di puntuali controargomentazioni dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto necessario evitare il consolidarsi di una situazione difficilmente reversibile, considerata l'imminenza della prova scritta. Nel bilanciamento degli interessi ha escluso che l'ammissione con riserva potesse arrecare all'Amministrazione un pregiudizio prevalente. L'ordinanza non definisce il merito delle censure né dispone l'annullamento degli atti impugnati; compensa le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la possibilità di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, ma l'ordinanza cautelare non decide sulla domanda risarcitoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, concedendo l'ammissione con riserva alla prova scritta.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di ammissione può concorrere a integrare il fumus boni iuris quando siano contestati quesiti della prova preselettiva aventi caratteristiche peculiari e l'amministrazione non abbia fornito, allo stato cautelare, puntuali controargomentazioni.
  • Quando la prova concorsuale successiva è imminente, il periculum in mora può sussistere per il rischio che la mancata ammissione determini una situazione difficilmente reversibile, tale da giustificare l'ammissione con riserva del candidato.
  • L'ammissione cautelare con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, la partecipazione provvisoria non comporti per l'amministrazione un pregiudizio prevalente rispetto al rischio subito dal candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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