Sentenza n. 6606/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 187/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di archiviazione della richiesta di revisione del Piano economico-finanziario della concessione
Esito
Favorevole al resistente (concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria del servizio di illuminazione pubblica aveva chiesto al Comune l’avvio della revisione del Piano economico-finanziario, invocando variazioni degli indicatori di equilibrio dovute a eventi destabilizzanti e facendo riferimento all’art. 165, comma 6, d.lgs. 50/2016 e alle clausole contrattuali. Decorso inutilmente il termine previsto dal contratto per raggiungere un accordo sulle nuove condizioni, la società aveva comunicato il recesso dalla concessione e aveva successivamente convenuto il Comune dinanzi al giudice civile, chiedendo l’accertamento della legittimità del recesso e la condanna dell’ente al pagamento degli importi previsti dall’art. 176, comma 4, lettere a) e b), d.lgs. 50/2016. Dopo tale iniziativa, il Comune aveva adottato una determina con cui archiviava la richiesta di revisione del PEF per carenza della documentazione contrattualmente richiesta. La società aveva impugnato tale determina dinanzi al TAR, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 165, comma 6, d.lgs. 50/2016 e degli artt. 4.2 e 5.4 del contratto di concessione, nonché carenza di potere e di motivazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento contraddittorio e irragionevole rispetto alle interlocuzioni intercorse tra le parti. Il Comune aveva appellato la sentenza deducendo difetto di giurisdizione, violazione delle regole processuali e dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione della disciplina sulla revisione del PEF e vizio di motivazione. In appello il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di interesse al ricorso originario, assegnando alle parti un termine per il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di interesse e, conseguentemente, improcedibile l’appello. La società aveva già adito il giudice civile, nella sede ritenuta corretta, per ottenere l’accertamento della legittimità del recesso contrattuale e il pagamento di tutte le somme connesse allo scioglimento del rapporto concessorio. In tale situazione, l’impugnazione della successiva determina comunale di archiviazione della richiesta di revisione del PEF non era idonea a procurare alla società un’utilità concreta e ulteriore rispetto a quella già perseguita nel giudizio civile. L’interesse a ottenere una valutazione amministrativa sulla revisione del PEF era venuto meno perché la società aveva optato per la risoluzione civilistica del rapporto, la cui persistenza costituiva il presupposto dell’interesse alla revisione. È stata inoltre ritenuta tardiva e inammissibile la richiesta, formulata soltanto nel corso del giudizio di primo grado, di convertire la domanda di annullamento in una domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.; tale domanda non era stata ritualmente proposta mediante atto notificato alla controparte e, comunque, non sussistevano profili risarcitori validamente scrutinabili dal giudice amministrativo. Il Collegio ha precisato che l’interesse al ricorso è una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in appello, e che il giudicato implicito previsto dall’art. 9 c.p.a. per la giurisdizione non può essere esteso agli altri presupposti processuali in assenza di una specifica previsione legislativa. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la particolarità della questione e il carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per difetto di interesse
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio dopo il passaggio in decisione, mediante assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie.
quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori
L’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori presuppone un interesse risarcitorio concretamente scrutinabile e una richiesta ritualmente introdotta; non può fondare l’interesse al ricorso una domanda risarcitoria tardiva e non ritualmente proposta.
La regola del giudicato implicito
Il giudicato implicito sulla giurisdizione, previsto espressamente dalla norma, non è estensibile agli altri presupposti processuali, tra cui l’interesse a ricorrere.
art. 165, comma 6, d.lgs. 50/2016
avvio della procedura di revisione del Piano Economico Finanziario
La disposizione è richiamata quale base normativa della revisione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, ma la causa non è stata decisa nel merito per il difetto di interesse al ricorso.
art. 176, comma 4, lettere a) e b), d.lgs. 50/2016
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ... gli altri costi da sostenere sino alla materiale riconsegna degli impianti
La disposizione individua gli importi richiesti dalla concessionaria nel giudizio civile in relazione al recesso e allo scioglimento del rapporto concessorio.
art. 111 Cost.
principio della ragionevole durata del processo
Il principio della ragionevole durata impone di evitare attività processuali inutili e consente, anzi impone, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse per impedire decisioni prive di utilità.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione e un presupposto processuale che deve sussistere in modo concreto e attuale, traducendosi nella possibilità di conseguire dall’accoglimento del ricorso un’utilità effettiva, anche strumentale o indiretta.
- Il difetto originario o sopravvenuto di interesse al ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio d’appello, anche in assenza di un’eccezione di parte.
- Il giudicato implicito previsto dall’art. 9 c.p.a. per la giurisdizione non può essere esteso, in assenza di una specifica disposizione legislativa, agli altri presupposti processuali, sicché la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sull’interesse a ricorrere non impedisce al giudice d’appello di rilevarne autonomamente l’assenza.
- Quando il ricorrente abbia già adito il giudice ordinario per ottenere l’accertamento dello scioglimento di un rapporto contrattuale e il pagamento integrale delle conseguenti somme, non sussiste un distinto interesse concreto all’impugnazione, davanti al giudice amministrativo, di un successivo atto amministrativo relativo alla revisione del rapporto, se tale impugnazione non è idonea a procurare un’utilità ulteriore rispetto a quella già richiesta in sede civile.
- La richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere introdotta tardivamente mediante una memoria non notificata alla controparte e non può sanare l’originario difetto di interesse quando non siano concretamente scrutinabili pretese risarcitorie rientranti nella cognizione del giudice amministrativo.
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