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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33473/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 22/11/2024. Il ricorso era fondato essenzialmente su due ordini di censure: da un lato, la dedotta erronea ricostruzione del fatto, sostenendo che non vi sarebbe stata una sua effettiva presenza durante il lancio di fumogeni da parte di altri tifosi nel corso dello scontro con le forze dell'ordine; dall'altro, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, e ha considerato inammissibili anche le censure sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze, perché non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto del motivo di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura principale era generica e mirava a una diversa lettura delle prove, in particolare dei filmati e dei fotogrammi già valorizzati dalla Corte territoriale per affermare la partecipazione concorsuale al reato contestato al capo 3, relativo al possesso e utilizzo di fumogeni e artifici pirotecnici con condotte di supporto morale all'azione oppositiva contro le forze dell'ordine. Le ulteriori doglianze sul diniego o mancata prevalenza delle attenuanti generiche sono state ritenute anch'esse inammissibili per genericità e per carenza di specifica censura del giudizio di bilanciamento delle circostanze. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di censura di legittimità, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del compendio probatorio.
  • La deduzione di una presenza non provata sul luogo dei fatti non è ammissibile in cassazione quando si risolva in una contestazione delle valutazioni di merito già sorrette da motivazione non illogica e fondata su elementi documentali come filmati e fotogrammi.
  • La partecipazione concorsuale può essere desunta anche da condotte di supporto morale all'azione illecita, purché la motivazione dia conto, sulla base delle prove, dell'apporto prestato al reato.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera richiesta del minimo edittale o un richiamo generico alle attenuanti non è sufficiente.
  • La genericità del motivo di appello si riflette sulla ricevibilità delle censure in cassazione quando il ricorrente non abbia specificamente contestato i punti decisivi della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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