Cassazione Penale, Ordinanza n. 32741/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito l'accordo sulla pena concluso in appello ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che il giudice non avesse disposto il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., contestava la ritenuta responsabilità, in particolare sotto il profilo della mancata conoscenza del fatto che la sorella fosse uscita dal proprio stato di famiglia, e censurava anche l'entità della pena concordata. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla misura della pena, salvo il caso di illegalità della pena concordata, che nel caso concreto non ricorreva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello l'accordo sulla pena, una volta recepito dal giudice, preclude la deduzione in cassazione di censure sui motivi rinunciati e sulla valutazione di merito, salvo il caso di pena illegale.
Richiamato come disposizione processuale nella sentenza di appello oggetto di ricorso; non è oggetto di specifica interpretazione autonoma nella decisione di legittimità.
Il giudice che decide ex art. 599-bis c.p.p. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di evidenza dell'innocenza, poiché su tali profili la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando la causa di inammissibilità è palesemente ravvisabile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria; nel caso concreto è stata applicata la sanzione di euro 4.000.
La Corte richiama la giurisprudenza formatasi sul previgente meccanismo di richiesta di applicazione della pena in appello, ritenuta coerente con l'attuale disciplina del concordato in appello.
Non richiamato nel merito della decisione; compare solo nella giurisprudenza citata dalla Corte in altro arresto per il tema della misura della pena concordata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per contestare vizi che attengono alla formazione del consenso delle parti, al consenso del procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- La rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo sulla pena produce una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione questioni ormai non devolute al giudice di appello, comprese quelle rilevabili d'ufficio e quelle relative all'art. 129 c.p.p.
- Nel patteggiamento in appello la misura della pena concordata non può essere unilateralmente modificata in sede di legittimità, salvo che sia denunciata l'illegalità della pena.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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