Cassazione Penale, Sentenza n. 34159/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per annullamento della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (falsità nella dichiarazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La questione centrale riguarda l'accertamento del dolo generico: se la falsità formale della dichiarazione sia sufficiente a provare la volontà dell'agente di compromettere la veridicità della dichiarazione oppure se sia necessaria una rigorosa prova dell'elemento soggettivo (intento, consapevolezza e rappresentazione della messa in pericolo della fede pubblica), tenuto conto anche del fatto che il reddito effettivamente percepito consentiva comunque l'ammissione al beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, rilevando che la Corte di merito aveva motivato il dolo esclusivamente sulla base dell'errore nell'indicazione di proprietà e dello stato di disoccupazione del figlio, senza effettuare la rigorosa verifica richiesta sull'elemento soggettivo. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che richiede prova rigorosa del dolo generico (anche alla luce dei precedenti Bevilacqua, Bonofiglio, Zappia, Avagliano, Arlotta, Bonelli, Colombo e delle Sezioni Unite Espenhahn) e ha osservato che la sussistenza di redditi che comunque consentono il beneficio può assumere rilievo indicando un difetto di controllo (colpa) piuttosto che dolo, salvo prova del dolo eventuale o specifico.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reato richiede il dolo generico; l'elemento soggettivo non può essere desunto automaticamente dalla falsità materiale della dichiarazione e va provato con rigore, valutando la previsione e la volontà della messa in pericolo della genuinità della dichiarazione.
art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115/2002
La falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva non comporta automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato se i redditi effettivi non superano il limite di legge; la revoca è prevista solo nei casi disciplinati dagli artt. 95 e 112.
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è collegata alle ipotesi espressamente previste dalla normativa (in combinato con l'art. 95), non scatta automaticamente per ogni inesattezza formale.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con mod. in legge 28 marzo 2019, n. 26
Confronto strutturale: il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza richiede dolo specifico (ottenimento indebito), mentre l'art. 95 DPR 115/2002 richiede, per la sua struttura, dolo generico; la distinzione è rilevante nella valutazione dell'elemento soggettivo.
Massime di principio
- Per i reati relativi a false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il dolo generico non può essere presunto dalla sola constatazione della falsità: è necessaria una prova rigorosa dell'intenzione di mettere in pericolo la veridicità della dichiarazione.
- Se il reddito effettivo del dichiarante sarebbe comunque risultato compatibile con l'ammissione al beneficio, la falsità formale può essere indicativa di negligenza (colpa) o di errore, non automaticamente di dolo; il giudice deve valutare affidamento su consulenti, documentazione in possesso del difensore e altre circostanze attenuanti.
- Il dolo eventuale deve essere specificamente e compiutamente dimostrato; non è sufficiente richiamare massime generali senza collegarle a elementi di fatto che attestino la rappresentazione e volontà dell'evento da parte dell'agente.
- La valutazione del dolo è un accertamento di fatto che richiede l'uso delle massime di esperienza e l'analisi della finalità della condotta e delle sue conseguenze prevedibili (criteri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, es. Espenhahn).
- In sede di gravame e di controllo di legittimità, le corti devono motivare espressamente sull'elemento soggettivo e non limitarsi a constatare l'oggettiva falsità della dichiarazione; l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto comporta l'annullamento con rinvio.
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