Ordinanza n. 799/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche previa rimessione alla Corte costituzionale e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, - della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 266/2022/R/eel, adottata in data 21 giugno 2022 e pubblicata in data 23 giugno 2022, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: (i) il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; (iii) la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. prot. n. P20220363420 del 8 luglio 2022, recante “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a AZIENDA AGRICOLA MARCOSIGNORI REMO, CF: MRCRME54H04F560R, P.IVA: 01019160421”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 15-bis d.l. n. 4/2022, delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, atti applicativi e comunicazione del GSE di inclusione degli impianti nel perimetro della disciplina
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, la delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e gli ulteriori atti applicativi, comprese le regole tecniche del GSE e la comunicazione con cui il GSE ha incluso gli impianti dell'impresa nel perimetro della disciplina. La ricorrente ha prospettato anche la rimessione della questione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In particolare, ha sostenuto che la disciplina non fosse applicabile perché l'energia non veniva venduta al GSE, ma a terzi sul mercato libero, e che quindi non ricorresse l'ipotesi normativa relativa ai ricavi non dipendenti dai prezzi di mercato. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, in primo luogo, che la ricorrente contestava e chiedeva la sospensione di atti del GSE rispetto ai quali risultavano quanto meno dubbie sia la diretta impugnabilità sia la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Quanto al fumus, il giudice ha ritenuto non persuasivo l'argomento secondo cui la vendita dell'energia a terzi sul mercato libero avrebbe escluso l'applicazione della lettera a) dell'art. 15-bis d.l. n. 4/2022: la stipula di contratti con operatori diversi dal GSE non appariva sufficiente a sottrarre l'impresa alla disciplina, che mira a riequilibrare la rendita da posizione derivante dal mancato sostenimento dei maggiori costi connessi all'impiego di combustibili fossili. Il TAR ha inoltre considerato che, alla luce del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del quadro normativo e regolatorio noto, l'operatore professionale, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto adottare misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Infine, ha osservato che l'eventuale recupero delle somme riscosse sarebbe stato possibile qualora la decisione di merito fosse favorevole alla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
ricavi "non dipendenti dai prezzi di mercato"
La stipula di contratti di vendita dell'energia sul mercato libero con soggetti terzi, anziché con il GSE, non appare di per sé sufficiente a escludere l'applicazione della disciplina; la norma è volta a riequilibrare la rendita da posizione derivante dal mancato sostenimento dei maggiori costi associati all'impiego di combustibili fossili.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare; la tutela è stata negata per l'insussistenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diretta impugnabilità degli atti applicativi del GSE e la loro riconducibilità alla giurisdizione amministrativa costituiscono profili rilevanti nella valutazione della domanda di sospensione; ove risultino quanto meno dubbi, essi possono concorrere al rigetto della tutela cautelare.
- La vendita dell'energia elettrica a terzi sul mercato libero, anziché direttamente al GSE, non esclude necessariamente l'applicazione di una disciplina volta a riequilibrare rendite da posizione derivanti dal mancato sostenimento dei maggiori costi connessi all'impiego di combustibili fossili.
- L'operatore professionale del settore energetico, tenuto a una qualificata diligenza, deve adottare misure gestionali e organizzative per fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili alla luce del quadro normativo e regolatorio vigente.
- La prevedibilità delle pretese economiche dell'amministrazione può essere considerata, in sede cautelare, anche ai fini della valutazione degli investimenti effettuati dall'operatore e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di successivo esito favorevole nel merito può incidere sulla valutazione dell'urgenza e del periculum in mora, ostacolando la concessione della sospensione cautelare.
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