Sentenza n. 896/2026 - Palermo, Sezione 3
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno - identificativo domanda -OMISSIS- presso il CPIA di Agrigento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno presso il CPIA di Agrigento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno. L’amministrazione regionale si è costituita con memoria di pura forma. In pendenza del giudizio, il ricorrente ha comunicato di avere ottenuto la conversione richiesta e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché durante il giudizio l’amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, determinando il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia sul silenzio. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione. Il ricorrente, già provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato ammesso definitivamente al beneficio, con liquidazione del compenso al difensore subordinata alla produzione della documentazione attestante la permanenza dei presupposti per l’ammissione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, con conseguente venir meno dell’interesse concreto alla decisione sull’azione avverso il silenzio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ha natura processuale e, in tale ipotesi, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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