Ordinanza n. 602/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n 4, del 28.11.2025, notificata in data 01 12.2025, del Comune di San Nicola la strada avente ad oggetto demolizione di opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo ad opere abusive realizzate su un complesso immobiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 4 del 28 novembre 2025, notificato il 1° dicembre 2025, con il quale le è stato intimato di ripristinare lo stato dei luoghi mediante demolizione degli abusi realizzati sul complesso immobiliare di sua proprietà, denominato Condominio Il Girasole. Tra le censure dedotte, la ricorrente ha contestato la violazione della disciplina sugli standard di parcheggio, sostenendo il loro pieno rispetto e producendo analiticamente i dati relativi alle superfici utili residenziali e commerciali da computare e raffrontare con la superficie destinata a parcheggio. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto, evidenziando il pregiudizio derivante dalla sua immediata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento comunale di demolizione. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che la questione relativa al rispetto degli standard di parcheggio, alla luce dei dati analiticamente dedotti dalla ricorrente, richieda una più compiuta disamina nella fase di merito; non ha quindi definito in via cautelare la fondatezza della censura. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l'esecuzione dell'ordine di demolizione possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare il mantenimento della res adhuc integra fino alla definizione del giudizio. È stata fissata la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il provvedimento è stato sospeso in ragione della necessità di approfondire le questioni dedotte e del pregiudizio grave e irreparabile connesso alla sua esecuzione.
standard di parcheggio
La questione del rispetto degli standard di parcheggio è stata indicata come profilo centrale della controversia, ma la relativa disciplina normativa non è specificamente richiamata nel testo dell'ordinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando una censura relativa alla legittimità di un ordine di demolizione presenta profili tecnici e fattuali che richiedono un esame analitico, il giudice può rinviare la compiuta valutazione della questione alla fase di merito, mantenendo nel frattempo integra la situazione di fatto.
- L'esecuzione di un ordine di demolizione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, giustificando la sospensione dell'atto sino alla definizione del giudizio di merito.
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