Cassazione Penale, Ordinanza n. 30000/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 ottobre 2024. L'unica censura dedotta riguardava l'elemento soggettivo del reato ascritto, e in particolare la contestazione del dolo dell'evasione. La difesa sosteneva, in sostanza, che non vi fosse il dolo richiesto per la configurabilità dell'evasione. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, in presenza di una doppia conforme di condanna, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul dolo dell'evasione fosse meramente reiterativa di profili già vagliati e confutati con motivazione corretta, puntuale, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze logiche. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare specifici vizi di legittimità.
- In presenza di doppia conforme di merito, la motivazione dei giudici di merito che affronti in modo puntuale e coerente le doglianze difensive rende non scrutinabili in cassazione mere contestazioni di merito sull'apprezzamento del dolo.
- La contestazione dell'elemento soggettivo non è sufficiente, di per sé, a superare la declaratoria di inammissibilità se non è supportata da censure nuove, specifiche e idonee a evidenziare manifeste illogicità o errori di diritto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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