Sentenza del 23/02/2018 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Iscrizione di ipoteca - Misura cautelare - Condizioni - Natura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, purché l'importo complessivo del credito sia almeno pari a ventimila euro, l'iscrizione ipotecaria è consentita anche quando non ricorrono ancora le condizioni per l'espropriazione. L'ipoteca ha infatti natura cautelare e non costituisce un atto immediatamente diretto all'espropriazione, ma una misura volta a tutelare il credito limitando la libera disponibilità del bene.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la possibilità di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. 602/1973 prima che fossero maturate le condizioni per procedere all'espropriazione forzata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'ipoteca non potesse essere iscritta in assenza dei presupposti dell'espropriazione.
Norme richiamate
Art. 77, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973
Fermo restando un importo complessivo del credito non inferiore a ventimila euro, l'iscrizione di ipoteca è consentita ancorché non si siano verificate le condizioni per procedere all'espropriazione.
La norma consente l'iscrizione dell'ipoteca anche prima della maturazione dei presupposti dell'espropriazione, purché il credito complessivo raggiunga la soglia di ventimila euro. L'ipoteca è qualificata come misura cautelare, non come atto esecutivo finalizzato direttamente alla vendita del bene.
Massime di principio
- L'iscrizione di ipoteca esattoriale può essere legittima anche se non è ancora possibile avviare l'espropriazione forzata.
- La funzione dell'ipoteca è cautelare: essa tutela la futura riscossione del credito e incide sulla libera disponibilità del bene, senza comportare automaticamente l'espropriazione.
- La soglia quantitativa di ventimila euro costituisce un presupposto essenziale per l'iscrizione ipotecaria ai sensi della disposizione richiamata.
- Per contestare validamente l'ipoteca occorre verificare, oltre alla soglia del credito, l'effettiva esistenza e quantificazione del debito, la regolarità della procedura e il rispetto degli eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
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