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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21035/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di secondo grado nella parte relativa alla condanna per il capo B, con conseguente permanenza della pena rideterminata dalla corte territoriale. Ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, aveva rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 1.400 di multa per un’ipotesi di detenzione/cessione di sostanza stupefacente di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (capo B, fatti fino all’ottobre 2016, commessi in Narni, Terni e altrove), assolvendo invece l’imputato da un’analoga imputazione al capo C perché il fatto non sussiste. Con l’unico motivo di ricorso si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla conferma della responsabilità per il capo B, sostenendo che la ricostruzione dei giudici di merito fosse errata e che dovesse essere rivalutato il compendio probatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e razionale, fondata sugli accertamenti investigativi dei Carabinieri di Terni e sulle dichiarazioni dell’assuntore, considerate precise e credibili.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e idonea a spiegare le ragioni della decisione.
  • Il vizio di motivazione non può essere fondato sulla mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito, se questi hanno esaminato le obiezioni difensive e dato conto degli elementi ritenuti decisivi.
  • La credibilità delle dichiarazioni testimoniali o dell’assuntore di sostanze, quando sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico e corroborata da riscontri investigativi, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un terzo grado di merito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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