Cassazione Penale, Ordinanza n. 35554/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 dicembre 2025 della Corte d’appello di Ancona, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo il 1º ottobre 2024 alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per porto di armi od oggetti atti a offendere, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Ha reiterato i motivi già proposti in appello, contestando, da un lato, che lo strumento fosse destinato all’offesa alla persona e, dall’altro, il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità prevista dal terzo comma dell’art. 4. Il testo non specifica ulteriori dettagli sul fatto concreto né sullo strumento portato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che riproponeva questioni già decise in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità senza prospettare ragioni nuove o diverse. Quanto al primo motivo, ha ribadito che la configurabilità del reato dipende dall’oggettiva adeguatezza dello strumento a offendere una persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, senza che siano decisive la forma o le dimensioni dello strumento, la commissione di precedenti offese nello stesso luogo o una concreta prospettiva di offesa in capo all’agente. Quanto al secondo motivo, ha richiamato la necessità di valutare, ai fini della lieve entità, non soltanto le dimensioni dello strumento, ma anche le modalità del fatto e la personalità del reo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere è integrato quando lo strumento ha oggettiva adeguatezza ad offendere la persona in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo, dovendosi prescindere dalla eventuale pregressa commissione in quel luogo di offese allapersona e da una eventuale concreta prospettiva di offese a taluno in capoall'agente
Il reato si configura quando lo strumento è oggettivamente idoneo a offendere in relazione alle circostanze di tempo e luogo; non sono necessari precedenti episodi di violenza nel luogo né una concreta prospettiva di offesa da parte dell’agente.
art. 4, comma 3, L. n. 110 del 1975
ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4,comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delledimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità delfatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato alfatto obiettivo del porto ingiustificato
La lieve entità va valutata considerando congiuntamente le dimensioni dello strumento, le modalità del fatto e la personalità dell’autore, nella misura in cui tali elementi attribuiscano particolare significato al porto ingiustificato.
Massime di principio
- Il porto di un’arma o di un oggetto atto a offendere è configurabile quando lo strumento presenta oggettiva adeguatezza offensiva in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo; non occorre dimostrare una concreta intenzione dell’agente di offendere né che nel medesimo luogo siano già state commesse aggressioni.
- Ai fini della valutazione del fatto di lieve entità previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975, non rilevano soltanto le dimensioni dello strumento: devono essere considerate anche le modalità del fatto e la personalità dell’autore.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare questioni già decise in senso contrario da un orientamento costante della Corte di cassazione, senza prospettare argomenti nuovi o diversi idonei a giustificare un diverso indirizzo.
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