Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783 del 13 maggio 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3783/2022, relativa alla demolizione di opere edilizie abusive e al ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, chiedendo la sostituzione del commissario ad acta precedentemente nominato e l’integrale demolizione delle opere abusive residue. Il giudicato da eseguire aveva imposto al Comune di Camino di dare attuazione al decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2018, che aveva annullato i titoli edilizi e paesaggistici in sanatoria relativi a un porticato e a opere di contenimento. La precedente attività commissariale aveva portato alla demolizione della quasi totalità dei manufatti, ma non del muro di contenimento e di ulteriori opere connesse. Il ricorrente ha contestato al commissario di avere svolto sopralluoghi senza il consulente da lui indicato, di avere rimesso al Comune la valutazione sulla demolibilità delle opere, di avere chiesto la sospensione della penalità di mora e di avere dichiarato l’impossibilità di completare l’incarico per mancanza di risorse finanziarie e personale. Il Comune ha sostenuto l’integrale o sostanziale esecuzione del giudicato, l’impossibilità tecnica di ulteriori demolizioni per il rischio di instabilità del versante e la propria incolpevolezza rispetto ai ritardi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato che la sentenza n. 3783/2022 non è stata ancora integralmente eseguita. Ha evidenziato che il precedente commissario non ha rispettato il contraddittorio disposto con l’ordinanza n. 7591/2025, ha sostanzialmente demandato al Comune — parte inottemperante — valutazioni rientranti nei propri poteri sostitutivi e ha dichiarato di non poter materialmente completare la demolizione per carenza di risorse e personale. Per garantire l’effettività della tutela e l’attuazione del giudicato, il Collegio ha fatto decadere dall’incarico il precedente commissario e ha nominato quale nuovo commissario ad acta il Prefetto di Alessandria, con facoltà di delega a un dirigente subordinato. Il nuovo commissario dovrà completare l’esecuzione della sentenza, potendo accedere agli atti, interloquire con parti e consulenti e nominare ausiliari tecnici. Il Comune dovrà mettere a disposizione strutture e risorse finanziarie entro dieci giorni dalla richiesta; in caso di ulteriore inerzia, il commissario potrà individuare direttamente le risorse nell’ambito del bilancio comunale e adottare gli atti contabili necessari, anche eventualmente in deroga alle norme di contabilità pubblica e dei contratti pubblici, trattandosi dell’esecuzione di un giudicato. Gli oneri dovranno essere successivamente recuperati dal Comune nei confronti del responsabile dell’abuso. Il commissario dovrà inoltre liquidare al ricorrente la penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo già stabilita con la sentenza n. 4887/2025, tenendo conto della sospensione dal 29 settembre al 25 novembre 2025 disposta con l’ordinanza n. 7591/2025. Il termine assegnato per l’incarico è di 110 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito di relazione finale. La regolazione delle spese è stata rinviata alla successiva camera di consiglio del 3 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di impartire le disposizioni necessarie per l’esecuzione del giudicato e di adottare misure coercitive, compresa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Fondamento della penalità di mora posta a carico del Comune per il ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime in caso di mancata demolizione nel termine assegnato.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Richiamato per la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata al responsabile dell’abuso.

  • art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quanto alle alternative successive all’acquisizione, tra demolizione e valutazione della prevalenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere.

  • art. 41, comma 1, d.P.R. 380/2001

    “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale”

    Costituisce il riferimento normativo ritenuto opportuno dal Collegio per la nomina del Prefetto quale commissario ad acta incaricato della demolizione.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall’Adunanza plenaria sulla possibilità per l’amministrazione di continuare ad adempiere direttamente anche dopo la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione deve essere integrale e deve corrispondere al contenuto effettivo del giudicato, non limitandosi all’esecuzione formale di singoli provvedimenti amministrativi presupposti o all’eliminazione soltanto parziale delle opere oggetto della decisione.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e sostituto dell’amministrazione inottemperante, deve esercitare direttamente tutti i poteri necessari all’esecuzione dell’incarico e non può delegare all’amministrazione parte del giudizio valutazioni o attività rientranti nell’oggetto della sostituzione.
  • Quando il commissario ad acta non dispone di risorse, personale o competenze operative sufficienti per completare l’esecuzione del giudicato, il giudice può sostituirlo con altro commissario dotato di poteri e mezzi più adeguati, impartendo specifiche direttive operative e fissando un termine per l’adempimento.
  • Nell’esecuzione commissariale di un giudicato amministrativo, il commissario deve svolgere le verifiche tecniche e i sopralluoghi nel rispetto del contraddittorio con le parti e con i consulenti da esse indicati, quando tale modalità sia stata espressamente prescritta dal giudice.
  • La difficoltà finanziaria dell’amministrazione non giustifica il ritardo nell’esecuzione di un giudicato amministrativo: il giudice può imporre all’ente di mettere a disposizione le risorse necessarie e consentire al commissario di adottare direttamente gli atti contabili occorrenti, con successivo recupero degli oneri nei confronti del responsabile dell’abuso.
  • La nomina del commissario ad acta non esclude che l’amministrazione obbligata possa ancora adempiere direttamente al giudicato; l’inerzia o l’operato non conforme del commissario non impediscono, di per sé, l’applicazione della penalità di mora all’amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.