Cassazione Civile, Ordinanza n. 22810/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di transazione tra le parti, cui il controricorrente ha aderito, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese, con statuizione di nulla per le spese.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva impugnato una deliberazione assembleare con cui l'assemblea aveva revocato una precedente delibera e aveva approvato il computo metrico e i preventivi relativi a lavori di restauro della facciata e della copertura dell'edificio, con riparto delle spese tra parti comuni e parti di proprietà esclusiva. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo corretto lo scorporo degli importi riferiti ai balconi di proprietà individuale e la limitazione delle spese comuni agli interventi sulle parti comuni. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo l'applicazione del criterio di riparto ex art. 1123, commi 2 e 3, c.c., ravvisando l'unitarietà strutturale del fabbricato e ritenendo specifico e sufficiente l'ordine del giorno della convocazione assembleare. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma dal testo disponibile non emergono i contenuti specifici di ciascuno; risulta però che la controversia è stata poi definita transattivamente e il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con adesione della controparte.
Norme richiamate
richiamato dal giudice di merito per individuare le parti comuni dell'edificio e limitare ad esse il riparto delle spese
art. 1123, secondo comma, c.c.
esaminato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicazione al caso concreto, ritenendo insussistente l'autonomia strutturale delle diverse parti del fabbricato
esaminato dalla Corte d'appello per escluderne l'applicazione al caso concreto, in ragione dell'unitarietà dell'edificio
norma del procedimento camerale richiamata nella intestazione e nella trattazione della causa in Cassazione
Massime di principio
- Quando le parti comunicano l'intervenuta transazione della controversia e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con adesione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il processo si chiude senza esame dei motivi di impugnazione nel merito.
- Se le parti chiedono la compensazione delle spese in conseguenza della definizione transattiva, la Corte può dichiarare nulla sulle spese.
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