Ordinanza n. 3820/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5, n. 864 del 16 aprile 2026, avente a oggetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale, con la quale l’Amministrazione ha escluso la dott.ssa Ilaria Amidani dalla procedura concorsuale per asserita carenza del requisito previsto dal punto b) dei requisiti specifici di ammissione del bando; - della nota ASL Roma 5 prot. n. 23254 del 18 maggio 2026 avente a oggetto Richiesta di riammissione al concorso per 9 posti di TSLB, con la quale la ASL ha rigettato l’istanza di riammissione della dott.ssa Amidani alla procedura concorsuale; - della nota della ASL Roma 5 del 18 maggio 2026, recante Convocazione prova orale, con la quale la ASL ha convocato per l’espletamento della prova orale i candidati ammessi in data 5 giugno 2026, alle ore 9:00, ma non la dott.ssa Amidani; - della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1073 del 19 maggio 2026, recante Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5 – Integrazione deliberazione n. 864 del 16.04.2026. Scioglimento riserva e ammissione candidati prova orale, con la quale la dott.ssa Amidani non è stata inserita nell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; - del Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5, indetto con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1737 del 26 settembre 2025, pubblicato sul BUR Lazio n. 83 del 7 ottobre 2025 e, per estratto, sulla G.U. n. 83 del 24 ottobre 2025, nonché sul sito internet aziendale, nella parte in cui lede i diritti e gli interessi della ricorrente e, ove occorra, laddove prevede, quale requisito specifico di ammissione, al punto b), a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo professionale alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nonché laddove prevede l’ammissione con riserva fino al superamento della prova scritta e della prova pratica; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA AMIDANI ILARIA IL 4/7/2026: - della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 5 n. 1359 del 24 giugno 2026, avente a oggetto Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per n. 9 posti per tecnico sanitario di laboratorio biomedico – Area dei professionisti della salute e dei funzionari, per le sole esigenze della ASL Roma 5. Presa atto verbali, approvazione graduatoria finale di merito e nomina vincitori; - della nota ASL Roma 5 del 5 giugno 2026 avente a oggetto Esito prova orale, con la quale la ASL ha comunicato l’esito della prova orale svoltasi in data 5 giugno 2026; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura concorsuale e mancata ammissione alla prova orale per asserita carenza dell'iscrizione all'albo professionale alla data di scadenza della domanda, nonché successivi atti di approvazione della graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'ASL Roma 5 l'ha esclusa da un concorso per nove posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ha respinto la sua istanza di riammissione, non l'ha convocata alla prova orale e, con motivi aggiunti, ha impugnato l'esito della prova orale, i verbali della commissione e la graduatoria finale. Il requisito controverso era l'iscrizione all'albo professionale entro il termine di scadenza della domanda, fissato al 24 novembre 2025. La ricorrente aveva presentato la domanda di iscrizione il 20 novembre 2025, mentre il consiglio direttivo dell'Ordine aveva deliberato l'iscrizione il 27 novembre 2025. Ha sostenuto che fosse sufficiente la tempestiva presentazione della richiesta, anche perché l'iscrizione, una volta verificati i requisiti, avrebbe carattere vincolato. L'Amministrazione ha invece dedotto che la deliberazione dell'Ordine avesse efficacia costitutiva, non dichiarativa, e che il requisito dovesse essere effettivamente perfezionato alla data di scadenza del bando. Il TAR ha inoltre esaminato l'eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, contestata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare per sufficiente fumus boni iuris e periculum in mora. Ha ritenuto preferibile, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata e al principio del favor partecipationis, la tesi secondo cui il candidato che abbia tempestivamente presentato la richiesta di iscrizione all'albo possa essere ammesso con riserva, in attesa della verifica dell'effettivo perfezionamento dell'iscrizione. L'esclusione fondata esclusivamente sulla data della deliberazione dell'Ordine presenta profili di irragionevolezza e sproporzione, poiché fa dipendere la partecipazione da un fattore casuale e non controllabile dal candidato. Il Collegio ha escluso l'inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, poiché la ricorrente, considerando i punteggi già conseguiti e quelli teoricamente conseguibili per la prova orale e per i titoli, potrebbe raggiungere 74 punti e collocarsi fino al terzo posto su nove. Ha ravvisato il periculum nella necessità di consentire tempestivamente lo svolgimento della prova orale, sia per assicurare la selezione dei candidati più meritevoli sia per permettere ai controinteressati di conoscere in tempi utili l'esito definitivo del concorso. Ha quindi ordinato all'ASL di ammettere con riserva la ricorrente alla prova orale entro il 10 settembre 2026, nel rispetto del preavviso di venti giorni previsto dal bando. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL, con indicazione nominativa dei controinteressati e del contenuto integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento, letto insieme al favor partecipationis, orienta l'interpretazione dei requisiti di ammissione in modo da favorire la massima partecipazione compatibile con la procedura concorsuale.
Ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare e per l'adozione della misura di ammissione con riserva.
Ha consentito la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito dopo la predisposizione degli adempimenti necessari all'integrazione del contraddittorio.
Disciplina la notificazione per pubblici proclami, autorizzata per raggiungere i controinteressati individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria.
È stato richiamato quale fondamento dell'integrazione del contraddittorio e degli adempimenti di notificazione per pubblici proclami.
Il mancato compimento degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Nel concorso pubblico, quando il bando richiede l'iscrizione a un albo professionale entro la scadenza della domanda, il candidato che abbia tempestivamente presentato la domanda di iscrizione e possieda i requisiti sostanziali può essere ammesso con riserva, in attesa della verifica del perfezionamento dell'iscrizione, se l'iscrizione dell'Ordine ha natura vincolata.
- L'interpretazione dei requisiti di partecipazione deve essere orientata al favor partecipationis e al buon andamento ex art. 97 Cost., poiché la finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati migliori e tale finalità è favorita dalla massima partecipazione.
- È irragionevole e sproporzionato far dipendere il possesso del requisito di partecipazione dal momento, non controllabile dal candidato, in cui l'Ordine professionale adotta la deliberazione di iscrizione, quando la richiesta sia stata presentata tempestivamente e l'esito favorevole sia subordinato a una verifica vincolata.
- La prova di resistenza non manca quando il candidato escluso, considerando i punteggi già conseguiti e quelli ancora conseguibili, conservi una possibilità teorica concreta di collocarsi in posizione utile della graduatoria.
- Quando l'accoglimento cautelare consente lo svolgimento tardivo di una prova concorsuale e la graduatoria è già impugnata, l'integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti dei soggetti utilmente collocati, anche mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano specificamente individuati e non si riduca la pubblicazione a una mera forma di pubblicità generica.
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