Sentenza n. 2875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2016, n. 1754, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1754 del 4 maggio 2016 e della successiva sentenza di ottemperanza n. 5111 del 22 luglio 2019, concernenti la riformulazione della graduatoria e le conseguenti assegnazioni di alloggi ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatari ERP)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1754 del 2016, che aveva annullato la declaratoria di inefficacia della graduatoria relativa ad alloggi di edilizia residenziale pubblica nella quale essi erano utilmente collocati. Nonostante la successiva sentenza di ottemperanza n. 5111 del 2019 avesse ordinato alle amministrazioni competenti di riformulare la graduatoria e procedere alle conseguenti assegnazioni, il Comune non aveva dato completa esecuzione al giudicato. Dopo la nomina di un Commissario ad acta, quest’ultimo aveva adottato un primo provvedimento riformulando la graduatoria con riferimento agli alloggi di via Malaterra, ma tale atto era stato reclamato da uno dei ricorrenti, escluso dalla graduatoria riformata. Con ordinanza n. 7427 del 2025 il Consiglio di Stato aveva accolto il reclamo, rilevando che la riformulazione doveva riguardare la graduatoria del bando del 1992, approvata nel 1995, e non una diversa graduatoria; aveva inoltre censurato l’esclusione del reclamante, già utilmente collocato nella graduatoria originaria, nonché l’assenza di adeguata spiegazione dei criteri di scelta degli alloggi da sgomberare. Il Commissario è stato quindi chiamato a verificare la persistente attualità dell’interesse degli aventi diritto, lo stato degli alloggi e l’eventuale proposizione di opposizioni di terzo da parte degli occupanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto del decreto n. 2 del 13 marzo 2026 del Commissario ad acta, con il quale è stata nuovamente riformulata la graduatoria del 1995 e sono state disposte le corrispondenti assegnazioni. Il Commissario ha verificato la persistenza dell’interesse all’assegnazione dei soggetti collocati nella graduatoria, lo stato attuale degli alloggi e le posizioni sopravvenute, dando atto che alcuni soggetti diversi dai ricorrenti avevano manifestato interesse, che due ricorrenti erano deceduti e che un ricorrente aveva rinunciato alle proprie pretese avendo regolarizzato la posizione in altro alloggio ATERP. La nuova graduatoria ha salvaguardato la posizione del ricorrente precedentemente escluso, riconoscendone l’utile collocazione per l’assegnazione degli alloggi realizzati. Il Collegio ha ritenuto assolta l’attività delegata al Commissario ad acta, pur rilevando il perdurante inadempimento del Comune rispetto alla completa e puntuale esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto accolto; le spese sono state integralmente compensate in ragione della risalenza e della complessità della vicenda.
Norme richiamate
Ivi compreso il comma 7, relativo alla richiesta di chiarimenti al giudice dell’ottemperanza
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare misure esecutive, nominare un Commissario ad acta e fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.
art. 60 l. n. 60/1960
È richiamata quale base normativa del bando concorsuale cui avevano partecipato i ricorrenti e della graduatoria approvata nel 1995.
l. n. 60/1963
È richiamata in relazione alla realizzazione dei trenta alloggi e alla loro destinazione ai partecipanti che avevano corrisposto i contributi Gescal.
l.r. n. 32/1996
È menzionata per individuare il quadro temporale e normativo nel quale si collocavano i titoli dei partecipanti al bando.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può adottare anche provvedimenti amministrativi e compiere valutazioni e scelte normalmente rientranti nella discrezionalità dell’amministrazione inadempiente, purché siano funzionali all’attuazione del giudicato e rispettino i chiarimenti e i limiti stabiliti dal giudice dell’esecuzione.
- Quando il giudicato impone la rinnovazione vincolata di una graduatoria e delle conseguenti assegnazioni, le posizioni dei soggetti beneficiari di assegnazioni fondate sul titolo annullato non impediscono l’esecuzione; il loro eventuale diritto autonomo e incompatibile alla conservazione del bene deve essere fatto valere mediante opposizione di terzo.
- Nell’esecuzione di un giudicato relativo all’assegnazione di alloggi pubblici, la riedizione dell’attività amministrativa deve riguardare la graduatoria e il bando cui il giudicato si riferisce, non una diversa graduatoria relativa ad alloggi o categorie di beneficiari differenti.
- Il Commissario ad acta deve motivare e documentare il procedimento logico seguito nella riformulazione della graduatoria, nella scelta degli alloggi e nell’individuazione dei beneficiari, salvaguardando le posizioni risultanti dal giudicato e verificando l’attualità dell’interesse all’assegnazione.
- Qualora gli alloggi originariamente oggetto della graduatoria non siano più disponibili perché legittimamente assegnati a terzi estranei al giudizio, il Commissario ad acta può individuare immobili comunali di tipologia equivalente e disporne l’assegnazione in sostituzione, anche a spese dell’amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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